Società estinta, valida la notifica dell’accertamento ai soci

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Società estinta, valida la notifica dell’accertamento ai soci

La Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate contro una decisione con cui la CTR si era pronunciata in ordine ad alcuni avvisi di accertamento notificati ad una Srl e all’ex amministratore e liquidatore della società nonché su altrettanti avvisi notificati ai soci della compagine a titolo di recupero del maggior reddito di partecipazione non dichiarato.

L’Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Suprema corte, censurando la decisione di merito laddove aveva ritenuto nulli sia gli avvisi di accertamento che, sebbene intestati alla società estinta, erano stati notificati ai soci, sia i consequenziali atti notificati ai soci e al liquidatore, per asserita mancanza, nei loro confronti, di una precisa individuazione della responsabilità personale e diretta.

Successione dei soci nell'obbligazione tributaria della società estinta

Con ordinanza n. 7168 del 15 marzo 2021, la Corte di cassazione ha giudicato fondate le doglianze dell'Agenzia, sottolineando, in primo luogo, la validità della notifica effettuata a mani dei soci dopo l’estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese: essa – si legge nella decisione - trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa.

Dopo la riforma del diritto societario – hanno continuato gli Ermellini richiamando la decisione di Cassazione, Sezioni Unite, n. 6070/2013 - qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Peraltro, nel caso di specie, la pretesa era stata fatta valere direttamente nei confronti dei soci a titolo di successione nel debito societario, atteso che negli avvisi medesimi era stato evidenziato, espressamente, che il presupposto normativo era da individuarsi nel disposto dell’art. 2495, comma secondo, cod. civ.

Conseguentemente, era corretto che la predetta pretesa fosse stata fatta valere nei confronti dei soci, a titolo di successione nell'obbligazione tributaria della società estinta, in quanto legittimati passivi.

Evasione fiscale come presupposto della pretesa nei confronti dei soci

I giudici di Piazza Cavour, a seguire, hanno giudicato fondato l’ulteriore motivo di censura promosso dal Fisco nei confronti della decisione impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto nulli gli avvisi di accertamento notificati ai soci a titolo di maggiore Irpef, in quanto conseguenti ad avvisi di accertamento nulli relativi alla società estinta.

Secondo parte ricorrente, invero, il presupposto che giustificava la pretesa nei confronti dei soci era il "fatto storico" dell'evasione fiscale della società sicché, qualora non fosse stato possibile contestare la suddetta evasione alla Srl, ciò non avrebbe potuto impedire all'Amministrazione finanziaria di agire comunque nei confronti dei soci per il recupero delle imposte sui maggiori utili dallo stesso percepiti e non dichiarati, difettando tale potere solo nel caso in cui, nel merito, si fosse accertato che la pretesa nei confronti della società non era fondata.

La Cassazione, in proposito, ha ritenuto ammissibile la presunzione di attribuzione al socio di utili conseguiti dalla società di appartenenza, atteso che, nella specie, la ristrettezza dell'assetto societario implicava un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale; presunzione, peraltro, che comportava l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, essendo quest'ultimo tenuto a provare di non avere acquisito utili provenienti dalla società.

Ciò posto – si legge nelle conclusioni della decisione - una volta evidenziato che l'amministrazione finanziaria può far valere nei confronti del socio di una società a ristretta base azionaria la pretesa di un maggior reddito non dichiarato quale conseguenza della percezione di utili non dichiarati, nel caso di estinzione della società, l'eventuale verifica, per vizi formali, della nullità dell'avviso relativo a debiti della società, non fa venire meno la necessità dell'accertamento della legittimità della pretesa nei confronti del socio.

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