Società di professionisti. In gara, anche se non tutti iscritti all'albo
Pubblicato il 31 ottobre 2017
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Il Tar per la Toscana, sezione terza, ha annullato la gara di appalto indetta da un Ente pubblico (nella specie, l’Ente di supporto tecnico amministrativo della Regione Toscana), in quanto aveva limitato la platea dei concorrenti – mediante apposito requisito fissato nel bando – ai soli operatori economici/società tra professionisti, che avessero tutti i propri soci iscritti all’albo dei commercialisti.
In particolare, il Collegio amministrativo ha così stabilito, accogliendo il ricorso di una società operante nel settore della fiscalità, che era stata esclusa dalla gara indetta dal predetto Ente – per l’aggiudicazione del servizio di supporto di attività fiscali, tributarie, previdenziali ed amministrativo contabili per esigenze delle Aziende sanitarie della Regione – proprio in ragione del fatto che non tutti i suoi soci fossero iscritti all’albo dei commercialisti. Condizione tuttavia ritenuta irragionevole ed eccessivamente limitativa della concorrenza.
Disposizioni atte a limitare la platea di concorrenti, purché non irragionevoli
Ebbene - si legge nella sentenza n. 1267 del 23 ottobre 2017 - se pur l’amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, tale possibilità (sindacabile in sede giurisdizionale quanto all'idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia ed all'oggetto dello specifico appalto) incontra il limite che tale scelta non sia irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.
Nel caso di specie, se può ritenersi ragionevole e non sproporzionata la richiesta, ai fini della qualificazione, del possesso del requisito dell’iscrizione all’albo per uno o più soci, quanto ai concorrenti che intendano partecipare alla gara in forma societaria, non altrettanto può dirsi in ordine alla richiesta che “tutti” i soci debbano possedere detto requisito.
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