Società benefit, il Notariato sulle caratteristiche del modello d'impresa

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Società benefit, il Notariato sulle caratteristiche del modello d'impresa

Lo studio del Notariato n. 121-2022/I, diffuso sul sito del CNN il 19 maggio 2023, è dedicato al tema "La evoluzione normativa in tema no-profit: la società benefit”  .

Società benefit, le caratteristiche del modello

L'intervento analizza il modello della società benefit - introdotto, nel nostro ordinamento, con la Legge n. 208/2015, art. 1, commi 376 e ss.- caratterizzato dalla peculiarità che l'attività economica è associata a finalità di interesse generale.

Si tratta, in particolare, di una società che persegue, non solo lo scopo di lucro, ma anche una o più finalità di beneficio comune.

Quali società possono diventare benefit?

Nello studio viene evidenziato, in primo luogo, come la creazione delle società benefit non istituisca un nuovo tipo sociale, bensì un modello con determinate peculiarità, che può essere utilizzato dai vari tipi di società.

Il fatto che la società intenda modulare la propria attività di impresa sulla scorta del modello benefit  - si legge nel documento - non determina alcun condizionamento o ripercussione in ordine alla scelta del tipo sociale da adottare, e ciò sia nel caso di soggetto da costituire sia in caso di soggetto già costituito.

Le relative finalità, quindi, possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile, nel rispetto della rispettiva disciplina.

Patti sociali, le peculiarità 

Gli autori dello studio si soffermano, quindi, sull’esame dei temi che devono essere sviluppati nei patti sociali: per utilizzare il modello in parola, infatti, è necessario che atto costitutivo e/o statuto seguano alcune peculiari prescrizioni legislative.

Nel dettaglio, le caratteristiche degli statuti della società benefit si esplicano:

  • nella denominazione, che può contenere le parole “società benefit” oppure la abbreviazione “SB”, con possibilità di utilizzo di tali termini nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi; 
  • nella necessità di individuare una bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune;
  • nell'ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione.

In relazione all'organo di controllo, in particolare, viene evidenziato come trovi applicazione la disciplina di carattere generale prevista dal codice civile per ciascun tipo sociale.

Occorre inoltre - viene sottolineato - che la società utilizzi uno standard di valutazione esterno per valutare l’impatto generato in termini di beneficio comune.

Obblighi degli amministratori, novità

A seguire, sono analizzati gli ulteriori obblighi sorti a carico degli amministratori in relazione alla necessità di coordinare ed organizzare la attività benefit in maniera trasparente nei confronti dei soci e dei terzi, per quel che concerne, in particolare:

  • l'istituzione del responsabile di funzioni: viene ricordato, sul punto, che la normativa prevede – in aggiunta e/o all’interno dell’organo amministrativo – l'individuazione di un ulteriore soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità in oggetto;
  • la predisposizione della relazione annuale: ulteriore obbligo formale che ha il precipuo scopo di rafforzare la trasparenza dell’operato dell’impresa. 

Per finire, l'analisi si sofferma sulla responsabilità degli amministratori, responsabilità che risulta ampliata con riferimento alla propria attività, in considerazione dell'introduzione del doppio oggetto sociale.

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