Società benefit, formazione manageriale e restauro immobili storici. Pronti i codici tributo

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Società benefit, formazione manageriale e restauro immobili storici. Pronti i codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di tre distinti crediti d’imposta concessi rispettivamente:

  • per la costituzione di società benefit,
  • per la formazione manageriale;
  • per il restauro e la conservazione degli immobili storici e artistici.

Lo ha fatto l’Agenzia delle Entrate con tre risoluzioni datate 27 luglio 2022.

Società benefit, pronto il codice tributo per il credito d’imposta

Il Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per sostenere il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, cioè le imprese che svolgono un’attività economica non solo a scopo di lucro, ma anche con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla società e sulla biosfera (articolo 1, commi 376 e seguenti, Legge n. 208/2015), ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (19 luglio 2020) al 31 dicembre 2021.

Il suddetto credito va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24 e come stabilito dal decreto del MiSE, di concerto con il Mef, attuativo della misura agevolativa, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il MISE comunica telematicamente all’Agenzia l’elenco delle società ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del tax credit, con la risoluzione n. 42/E/2022 è istituito il seguente codice tributo:

  • · “6976” - denominato “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit - art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Tax credit per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico

Con la risoluzione n. 43/E/2022 è stato, invece, istituito il credito d’imposta per utilizzare in compensazione il tax credit restauro immobili di interesse storico e artistico, secondo quanto previsto dal Decreto “Sostegni-bis (Dl n. 73/2021).

Tale norma, infatti, ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo i suddetti immobili è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro degli stessi.

Il decreto attuativo del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’8 ottobre 2021, ha disciplinato i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.

Anche tale tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6979” denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Iniziative formative per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze manageriali

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, ha previsto l’introduzione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che sostengono finanziariamente iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.

Anche questo beneficio fiscale è regolato da un decreto attuativo del ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con quello del Mef, che stabilisce che il credito d’imposta è fruibile solo in compensazione tramite F24 da presentare esclusivamente in via telematica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del ministero dell’Università e della Ricerca.

L’Agenzia, con la risoluzione n. 44/E/2022, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6980”, denominato “credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

I tre codici tributo devono essere posizionati nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento della specifica agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

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