Bonus restauro immobili storici limitato alle persone fisiche

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Bonus restauro immobili storici limitato alle persone fisiche

Porta la firma del Ministro della Cultura e del Ministro dell’Economia il decreto che attua l’articolo 65-bis del decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021); l’atto deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Bonus restauro immobili storici

La norma suddetta ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; il decreto Cultura/Finanze firmato il 6 ottobre 2021 contiene i criteri e le modalità per il funzionamento del fondo e per l’accesso alle risorse.

Bonus restauro: invio delle istanze

La presentazione delle richieste di accesso al bonus deve avvenire in modalità telematica dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti gli interventi di risanamento, alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (DG ABAP).

La DG ha pubblicato il modulo da utilizzare per la presentazione dell’istanza e la documentazione da allegare.

Nella domanda si dovranno esporre:

  • gli estremi del provvedimento di tutela;
  • la copia del provvedimento di autorizzazione dei lavori effettuati oggetto di agevolazione;
  • la data di inizio e di fine dei lavori;
  • il costo complessivo dell’intervento;
  • l’elenco delle lavorazioni accompagnate dal relativo costo;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute.

Le richieste vanno poi inviate, da parte della DG ABAP, alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti, che dovranno effettuare i dovuti controlli. Trascorsi 60 giorni, comunicheranno l’esito, eventualmente indicando l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.

Entro i successivi 60 giorni, il Ministero emetterà atto di riconoscimento del credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Destinatari del Fondo per il restauro degli immobili storici

Le agevolazioni sono fruibili solo dalle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico tutelati. Sono esclusi i beni utilizzati nell’esercizio di impresa.

Ammontare del credito d’imposta

Per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, protezione e restauro dei predetti immobili, spetta un credito d’imposta nella misura del cinquanta per cento dei costi.

Il decreto ha posto un limite massimo di importo complessivo fruibile pari a 100.000 euro per ciascun immobile, con un limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.

Le spese, che devono essere attestate da un professionista qualificato, devono riferirsi ai seguenti interventi:

  • restauri di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali;
  • impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

Utilizzo del bonus restauro

Il credito d’imposta ottenuto va inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio; va utilizzato esclusivamente in compensazione dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione.

Prevista anche l’opzione di cedere, anche parzialmente, il bonus ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari; non è ricedibile.

Non è prevista la cumulabilità con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), TUIR (sconto del 22% per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate).

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