Società in perdita: la rivalutazione perde il terreno

Pubblicato il



Il criterio della rivalutazione dei beni immobili può risultare particolarmente utile per le società in perdita, che in questo modo riescono a realizzare un incremento del patrimonio netto tale da produrre un utile riserva per ammortizzare perdite future. Tuttavia, proprio nel caso di società in perdita o con utili tali da non garantire la recuperabilità del valore rivalutato occorre prestare molta attenzione nell’eseguire l’operazione di rivalutazione. Secondo quanto precisato nella circolare n. 11/E/2009, il valore massimo di rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene che può essere assunto pari al valore di mercato o al valore interno. Per la determinazione del valore di rivalutazione non si può neanche prescindere da quanto disposto dal Principio contabile Oic 16, che, infatti, specifica, al punto D.VIII, che le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo se la legge lo permetta o lo richieda. Inoltre, il principio contabile avverte che la rivalutazione di un immobilizzazione trova il suo limite massimo nel valore d’uso dell’immobilizzazione. Il valore d’uso va inteso come il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo. Nel caso delle società in perdita, il principio Oic 16 impone di verificare la durevolezza della situazione di perdita: la presenza di pochi esercizi in perdita non significa necessariamente che il valore dei cespiti non possa essere recuperato. Tuttavia, è necessario effettuare degli studi in grado di supportare la rivalutazione sia in presenza di perdite transitorie che di perdite durevoli, per attestare l’attendibile previsione di redditività prospettica. Soprattutto di fronte a delle situazioni di perdite durevoli diventa piuttosto difficile effettuare le suddette valutazioni di bilancio. Una possibile soluzione potrebbe essere trovata ricorrendo a una valutazione del solo terreno di sedime e/o di pertinenza degli immobili. La circolare n. 22/E ha specificato che le aree edificate e pertinenziali vanno ricomprese nella categoria dei beni non ammortizzabili mentre il fabbricato, se strumentale, rientra nella tipologia degli immobili ammortizzabili. Dunque, il contribuente può decidere di rivalutare la sola area o il solo fabbricato oppure entrambi gli elementi. In questo senso, la rivalutazione del solo terreno può rappresentare una valida alternativa per le società con difficoltà di bilancio o in perdita.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito