Società di comodo verso l’eutanasia

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L’evoluzione della disciplina delle società di comodo è arrivata ad un punto di svolta. Prima, la manovra d’estate ha inasprito la normativa antielusiva con effetti immediati poi, però, è intervenuta limare in parte le modifiche introdotte, ma, soprattutto, ad introdurre una agevolazione volta a far emergere la reale natura delle società di comodo attraverso la loro trasformazione o lo scioglimento. A questo punto, quindi, si può affermare con certezza che lo scioglimento anticipato sarà la via di fuga delle società di comodo. Infatti, sempre con lo scopo di intensificare la lotta contro l’elusione, è prevista la possibilità di procedere allo scioglimento o alla trasformazione in società semplici, degli enti considerati non operativi. A tal fine, è opportuno che le società in oggetto non siano operative nel periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, ossia al momento dell’entrata in vigore delle nuove regole. Allo stesso modo, le disposizioni riguardanti l’agevolazione si applicano anche alle società non operative costituite nel condizione che entro il 31 maggio 2007 deliberino lo scioglimento oppure la trasformazione in società semplice e richiedano la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del C.c. entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione. Altra condizione riguarda la compagine sociale: tutti i soci devono essere persone fisiche e devono risultare iscritte nel libro dei soci al 1° gennaio 2007. L’agevolazione prevede che sul reddito d’impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applichi:

- un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 25%;

- un'imposta sostitutiva sui fondi in sospensione pari alla stessa imposta sostitutiva (25%);

- un'imposta sostitutiva sui saldi attivi del 10%;

- le somme distribuite se assoggettate a imposta sostitutiva non sono imponibili per i soci.

L’agevolazione si estende anche alle distribuzione di somme ai soci. Infatti, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, posti in essere dalle società successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d’imposta alle rendite catastali.

Quanto alle imposte indirette, le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell’Iva. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo.

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  • ItaliaOggi, p. 33 – Società di comodo verso l’eutanasia – Ripa

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