Smart working imprese e PA, regole anti Covid

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Smart working imprese e PA, regole anti Covid

Una circolare immediatamente operativa per sollecitare i datori di lavoro privati e le amministrazioni pubbliche al ricorso massivo e "intelligente" allo strumento dello smart working come misura di prevenzione e protezione dai rischi di infezione da Covid 19.

Annunciata in occasione del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio, la circolare Brunetta-Orlando raccomanda infatti, a PA e imprese, il massimo utilizzo del lavoro agile nelle prossime settimane, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle normative vigenti.

La circolare, firmata congiuntamente dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ripercorre il diverso quadro regolatorio che sottende la disciplina del lavoro agile nel lavoro pubblico e privato.

Smart working nel lavoro privato

Dopo aver tratteggiato la storia normativa dello smart working emergenziale, assurto a strumento di contenimento della diffusione del virus (funzione peraltro ribadita nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e aggiornati il 6 aprile 2021, d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali), la circolare sottolinea l'importanza dell'introduzione nel settore privato della procedura semplificata ad opera dell'articolo 90 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 ).

Tale procedura ha consentito (e consente, fino al 31 marzo 2022, per effetto della proroga di cui al decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, c.d. Decreto Natale) la possibilità, per le imprese, di ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, senza stipulare un accordo individuale con il singolo dipendente e notificando telematicamente, in modalità massiva, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la documentazione (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e sull’applicativo informatico resi disponibili dallo stesso Ministero.

Semplificata anche l'informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 che può essere assolta in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL.

Pur non citato dalla circolare in commento, è opportuno qui ricordare che il 7 dicembre 2021 è stato firmato il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato, frutto dell'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le parti sociali. Un passaggio importante, destinato a indirizzare l'evoluzione normativa in materia di smart working.

I Ministeri raccomandano il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza. A tal fine il datore di lavoro dovrà garantire supporto adeguato al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Smart working nel lavoro pubblico

Diversamente da quanto è previsto per il settore privato, nella pubblica amministrazione la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dal 15 ottobre 2021 è quella svolta in presenza.

A stabilirlo è stato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, a cui ha fatto seguito il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 che ha definito le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori.

Il quadro regolatorio si è poi arricchito delle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, concordate con i sindacati, sulle quali è stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata lo scorso 16 dicembre e completato dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021 con il quale sono stati individuati a livello contrattuale caratteristiche, modalità, limiti e tutele del lavoro agile nel pubblico impiego.

Nella Pubblica amministrazione lo svolgimento del lavoro agile è rimesso comunque all’accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione e può essere programmato secondo una rotazione settimanale, mensile o plurimensile e sulla base dell’andamento dei contagi.

Oltre all’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, le linee guida prevedono:

  • l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
  • l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni;
  • la necessità, per l’amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, se accumulato;
  • la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
  • il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
  • il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all’utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

Pertanto, nella PA, sarà compito di ciascuna amministrazione equilibrare con flessibilità e intelligenza il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali, tenendo conto dell’andamento dei contagi e delle specifiche contingenze dei dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).

Ruolo del mobility manager aziendale

La circolare congiunta infine sottolinea il ruolo fondamentale che dovrà svolgere, nel presente contesto epidemiologico, il mobility manager aziendale con riferimento alle misure in materia mobilità del personale e per consentire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.

In particolare, in ambito lavorativo pubblico, l'articolo 2, del richiamato DM 8 ottobre 2021 prevede la possibilità, per le amministrazioni, di avvalersi dei mobility manager (decreto interministeriale 12 maggio 2021) per la redazione del Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) in sintonia con le previsioni contrattuali e normative di ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

I mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d'area anche al fine di identificare e promuovere azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento

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