Sisma centro Italia: istruzioni INPS su ZFU
Pubblicato il 12 gennaio 2018
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L’INPS, con messaggio n. 115 dell’11 gennaio 2018, ha ricordato che il Legislatore ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017 per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017, nonché l’obbligo, per i soggetti destinatari delle previsioni concernenti la sospensione contributiva, del versamento, entro la data del 31 maggio 2018, in unica soluzione dei contributi sospesi.
Inoltre, sempre il Legislatore, ha istituito la zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici suddetti, prevedendo in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nei periodi 1° settembre - 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016) e dal 1° febbraio al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del D.L. 189/2016), alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Tale esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
Le predette agevolazioni sono riconosciute con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta ammissibili (2017 e 2018), sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e soggette, per ciascun beneficiario, all’osservanza dei massimali “de minimis” previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Pertanto – conclude il messaggio INPS - l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni di cui si tratta, tramite modello F24 – da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia medesima – ha provveduto ad istituire il nuovo codice tributo “Z148” avente il significato di “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017” che dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
- eDotto.com – Edicola del 22 dicembre 2017 – ZFU Sisma cento Italia. Riduzione dei versamenti con F24 – Pichirallo
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