Commercialisti: note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità
Pubblicato il 14 gennaio 2026
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 13 gennaio 2026, in allegato all’informativa n. 5/2026, un documento fondamentale per l'intera categoria professionale: le "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005".
Questo aggiornamento si inserisce in un contesto di continuo mutamento delle normative, della giurisprudenza e delle pratiche professionali, mirato a sistematizzare e chiarire le disposizioni legate alle incompatibilità professionali. Le Note interpretative offrono un'analisi approfondita delle principali casistiche applicative e forniscono chiarimenti indispensabili sui temi trattati, in linea con l'evoluzione della professione.
L’obiettivo principale di queste linee guida è quello di creare un quadro di riferimento chiaro e uniforme per Ordini territoriali, Consigli di disciplina e professionisti iscritti, che possano applicare l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 139/2005 con maggiore coerenza e rispetto per i principi di legalità e tassatività della norma. Inoltre, il documento mira a promuovere criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale, così da garantire un'applicazione omogenea delle incompatibilità e delle relative eccezioni.
Cosa sono le incompatibilità professionali
Le incompatibilità professionali si riferiscono a una serie di attività che non possono essere esercitate contemporaneamente con la professione di dottore commercialista o esperto contabile. Questo principio è stato introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 139/2005, che stabilisce le regole per garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la trasparenza del professionista.
Le incompatibilità non sono un limite alle opportunità professionali, ma piuttosto una misura di protezione per la credibilità della professione stessa. Infatti, lo scopo principale di queste norme è quello di evitare che il commercialista possa trovarsi in situazioni di conflitto di interesse che potrebbero compromettere la sua autonomia di giudizio e l’affidabilità nelle consulenze o nelle operazioni svolte per conto dei clienti.
L’incompatibilità ha un valore sostanziale e non formale: garantire che il professionista operi in un contesto di completa libertà rispetto ad altri interessi economici che possano influenzare la sua attività professionale. In altre parole, le incompatibilità sono pensate per preservare l’integrità del commercialista e garantire che non ci siano pressioni esterne (come interessi imprenditoriali o affiliazioni con altre categorie professionali) che possano condizionare le sue scelte professionali.
Individuazione delle incompatibilità
L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 139/2005, che regola la disciplina delle incompatibilità per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, definisce in modo preciso le attività che risultano incompatibili con l'esercizio della professione
Le incompatibilità possono essere suddivise in categorie principali, ognuna delle quali riguarda un ambito specifico. Di seguito, un'analisi dettagliata delle incompatibilità previste dalla legge.
1. Professione di Notaio
L'esercizio della professione di notaio è incompatibile con l'attività di dottore commercialista e esperto contabile. Questa incompatibilità deriva dalla necessità di preservare l'indipendenza e l'imparzialità che entrambe le professioni richiedono.
Motivazione: Il notaio svolge attività che implicano una funzione pubblica, con l’obiettivo di garantire l’autenticità di determinati atti e contratti, mentre il commercialista svolge consulenze e operazioni che richiedono un’autonomia di giudizio totale, senza condizionamenti esterni. Le due professioni hanno ruoli che potrebbero entrare in conflitto, in quanto il notaio agisce in qualità di pubblico ufficiale e, in alcune situazioni, potrebbe trovarsi ad agire in situazioni che influenzano l’indipendenza necessaria per il commercialista.
2. Professione di Giornalista Professionista
L’esercizio della professione di giornalista professionista è incompatibile con l'attività di commercialista. Secondo la legge, solo chi esercita la professione giornalistica in modo continuativo e esclusivo ha incompatibilità con la professione di dottore commercialista.
Motivazione: La professione giornalistica implica una continua ricerca e divulgazione di notizie, il che richiede un forte impegno intellettuale e una certa esposizione pubblica. Se un commercialista esercitasse anche il giornalismo in modo continuativo, potrebbe esserci una sovrapposizione di interessi che potrebbe compromettere la sua imparzialità nell'esercizio della professione di consulenza contabile. La completezza del giudizio professionale del commercialista potrebbe essere messa in discussione da un coinvolgimento in attività giornalistiche.
3. Attività di Impresa
L'articolo 4 stabilisce che la professione di commercialista è incompatibile con qualsiasi attività imprenditoriale, anche se non prevalente o abituale. Ciò include una serie di attività, come la produzione di beni o servizi, l'intermediazione commerciale, l’attività bancaria, l’attività assicurativa e l’intermediazione agricola.
Motivazione: L'esercizio di un'attività imprenditoriale porta a una doppia visione economica. Da un lato, un imprenditore ha un interesse economico diretto a fare profitti, mentre un commercialista deve concentrarsi sull’assicurare l'indipendenza del cliente, senza che vi sia alcuna influenza esterna sui suoi consigli. Se un commercialista gestisse anche un’attività imprenditoriale, potrebbe sorgere un conflitto di interesse, poiché i suoi interessi economici potrebbero entrare in contrasto con gli interessi del cliente.
4. Attività di Appaltatore di Servizi Pubblici
L'esercizio dell'attività di appaltatore di servizi pubblici o di concessionario della riscossione tributi è incompatibile con la professione di commercialista. Questo tipo di attività implica un impegno in contesti legati alla pubblica amministrazione e ai tributi.
Motivazione: Gli appaltatori di servizi pubblici o i concessionari della riscossione tributi sono soggetti a normative e responsabilità pubbliche che potrebbero entrare in contrasto con le funzioni di consulenza privata svolte dal commercialista. Le attività di gestione dei tributi e di appalto di servizi pubblici richiedono un altro tipo di indipendenza e di orientamento pubblico che non si allinea con la funzione di consulenza privata svolta dal commercialista.
5. Attività di Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta Fuori Sede
L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ex promotore finanziario, è anch'essa incompatibile con la professione di dottore commercialista.
Motivazione: Un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è una figura che agisce come intermediario finanziario, promuovendo e vendendo prodotti finanziari per conto di enti finanziari. Questo tipo di attività comporta un conflitto di interessi, poiché il consulente finanziario può trovarsi a influenzare la scelta dei prodotti finanziari da proporre, il che potrebbe andare contro l’obiettività e l’imparzialità che un commercialista deve mantenere nelle proprie consulenze.
Altre attività di incompatibilità
Oltre alle incompatibilità principali già elencate, l’articolo 4 del Dlgs 139/2005 include altre attività che possono risultare incompatibili, come:
- attività di agenzia di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono considerati imprenditori commerciali, e quindi la loro attività è incompatibile con quella di commercialista, poiché le due professioni comportano l’assunzione di interessi economici personali;
- attività di agente sportivo. L'attività di agente sportivo è incompatibile con la professione di commercialista, soprattutto perché tale figura si occupa di intermediazione commerciale e trattative economiche per conto degli atleti, il che potrebbe entrare in conflitto con l'indipendenza necessaria nella consulenza contabile.
Eccezioni alle incompatibilità
Non tutte le attività che sembrano in conflitto con la professione di dottore commercialista sono effettivamente incompatibili. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 139/2005 prevede alcune eccezioni che permettono l’esercizio di certe attività, purché non compromettano l'indipendenza e l’imparzialità del professionista. Ecco le principali:
1. Attività di impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento
Le attività imprenditoriali finalizzate esclusivamente alla gestione patrimoniale o alla conservazione dei beni non sono incompatibili con la professione, a condizione che non comportino un interesse economico attivo o speculativo.
Esempi: Gestione di immobili o titoli per scopi conservativi o di godimento.
2. Attività di impresa agricola
L'attività agricola è compatibile con la professione di commercialista se svolta con scopi conservativi e non speculativi, come la gestione del fondo agricolo senza obiettivi di lucro.
3. Società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione
Le società che forniscono servizi di supporto alla professione, come la gestione della contabilità o l’elaborazione dei dati fiscali, sono compatibili, purché non vi siano conflitti di interesse.
4. Carica di amministratore su incarico professionale
Un commercialista può ricoprire la carica di amministratore o gestore in una società, se assunto su mandato specifico per l’interesse del cliente, senza compromettere l’indipendenza professionale.
Ruolo degli Ordini Territoriali e dei Consigli di Disciplina
Gli Ordini territoriali e i Consigli di disciplina svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle incompatibilità professionali per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, promuovendo l'indipendenza e l'integrità della professione.
Gli Ordini territoriali sono responsabili della verifica annuale dei requisiti di legge degli iscritti, inclusa l’assenza di incompatibilità. Se rilevano conflitti di interesse, devono intervenire tempestivamente.
I Consigli di disciplina gestiscono i procedimenti disciplinari in caso di violazioni delle norme sulle incompatibilità. Se un Ordine segnala una violazione, il Consiglio di disciplina avvia il procedimento, che deve concludersi entro cinque anni.
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