Sisma Centro Italia, contributi sospesi da versare entro il 31 gennaio 2020

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Sisma Centro Italia, contributi sospesi da versare entro il 31 gennaio 2020

C’è tempo fino al 31 gennaio 2020 per poter versare i contributi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Sul punto, si ricorda che l’art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. n. 111/2019 (cd. “Decreto clima”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019 – e in vigore dal giorno successivo – ha disposto che il versamento dei contributi INPS può essere effettuato in due modi:

  • in unica soluzione, entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, nel limite del 40% degli importi dovuti.

L’INPS, però, con il messaggio n. 125 del 15 gennaio 2020, ha prorogato il predetto termine fino a fine mese. Quindi, entro il 31 gennaio 2020, gli aventi diritto dovranno provvedere:

  • al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • alla presentazione in via telematica delle domande di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi e al versamento dell’importo della prima rata, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sisma Centro Italia, obbligo di registrazione al “RNA”, “SIAN” e “SIPA”

La riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta costituisce aiuto alle imprese soggette all’obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’art. 52 della L. n. 234/2012, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, nei limiti del massimale del “de minimis”, anche con riferimento ai contributi dovuti dai lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e dei liberi professionisti.

Diversamente:

  • per le imprese operanti nel “settore agricolo”, la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione dovuta dai lavoratori agricoli autonomi, costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nei limiti del massimale del “de minimis” ed è, pertanto, subordinata al rispetto della relativa normativa europea;
  • per le imprese del “settore pesca”, la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% per la contribuzione a carico dei datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione per i pescatori autonomi, costituisce aiuto sottoposto alla registrazione nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) nei limiti del massimale del “de minimis” di riferimento, ferma restando la valutazione di compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento.

Sisma Centro Italia, ripresa dei versamenti per i co.co.co.

Infine, precisa l'Istituto Previdenziale, per i rapporti di co.co.co., nelle more degli adempimenti legati al riconoscimento degli aiuti di stato, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del:

  • 100% per la quota a carico del committente
  • 40% per la quota a carico del collaboratore.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 16 gennaio 2020 - Sisma Centro Italia, contributi sospesi da versare entro il 31 gennaio 2020 – Bonaddio

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