Sicurezza sul lavoro: intero Cda responsabile in caso di carenze organizzative

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Sicurezza sul lavoro: intero Cda responsabile in caso di carenze organizzative

La Corte di cassazione, Quarta sezione penale, si è da ultimo pronunciata in tema di responsabilità legali che ricadono sui membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitale, in relazione alla sicurezza sul lavoro.

Infortunio sul lavoro e responsabilità del Cda

Nella sentenza n. 40682 del 6 novembre 2024, gli Ermellini hanno specificato che gli obblighi di tutela della sicurezza, normalmente a carico del datore di lavoro, coinvolgono indistintamente tutti i componenti del consiglio, a meno che non esista una delega formalmente valida che trasferisce tali responsabilità a un soggetto specifico.

Tuttavia, anche in presenza di deleghe gestorie (art. 2381 Codice civile) o deleghe di funzioni (art. 16 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - TUSL), qualora si verifichi un evento grave, come la morte di un lavoratore dovuto a una sistematica trascuratezza della sicurezza a favore del profitto, tale situazione potrebbe comportare una condanna per omicidio colposo per tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Difatti, la mancanza di una procedura chiara e attiva per garantire la sicurezza dei lavoratori evidenzierebbe una politica aziendale negligente in materia di sicurezza.

La responsabilità penale collettiva dei membri del consiglio di amministrazione, in tale contesto, risulterebbe giustificata dalla negligenza e dalla carenza di iniziativa concreta per la prevenzione dei rischi sul lavoro, legittimando la condanna per il reato in questione.

La presenza di deleghe non esclude la condanna

Nel caso specificamente esaminato, la Corte di cassazione ha confermato la penale responsabilità per omicidio colposo di tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società, operante nell’edilizia, in un caso di incidente mortale di un dipendente, dovuto a gravi carenze organizzative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'operaio era deceduto dopo essere stato travolto da un prefabbricato in cemento armato, a seguito di gravi errori commessi nelle fasi di produzione e installazione.

Obbligo di vigilanza nonostante le deleghe

Nella fattispecie in esame, è stato ritenuto che la presenza di deleghe gestorie e funzionali non esentasse i vertici dalla condanna penale.

Per la Corte di cassazione, infatti, il consiglio di amministrazione, pur in presenza di deleghe, mantiene l’obbligo di vigilare sull’adozione e il rispetto delle misure di sicurezza, conservando un dovere che non può essere trasferito integralmente tramite deleghe.

In particolare, è stato sottolineato che l’assenza di un’adeguata programmazione della sicurezza e l’adozione di controlli fittizi rappresentavano una violazione della posizione di garanzia che il CdA ha verso i lavoratori nonché un’omissione collettiva nell’ambito della prevenzione dei rischi.

La condanna, quindi, era giustificata dalle gravi carenze organizzative e nella procedimentalizzazione dell’attività produttiva.

La sicurezza non può essere subordinata al profitto

Non solo. Era stato rilevato anche che l’azienda in questione aveva sviluppato una prassi operativa che eludeva i controlli di sicurezza, privilegiando i tempi di consegna rispetto alla qualità e alla sicurezza, con l’effetto di subordinare il rispetto delle norme di sicurezza agli obiettivi di profitto.

Tale prassi è stata interpretata come una scelta organizzativa in violazione del dovere di tutela, con conseguente responsabilità penale a carico dei componenti del CdA.

In definitiva, la Cassazione ha evidenziato come, indipendentemente dall’esistenza di deleghe, il CdA mantenga una posizione di garanzia sulla sicurezza sul lavoro, con conseguente obbligo di adottare una politica aziendale orientata alla tutela dei lavoratori e non al solo profitto.

Di seguito il principio enunciato dalla Cassazione:

"...nelle società di capitali, gli evidenziati obblighi a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. Al detto caso (presenza di deleghe validamente conferite), deve in questa sede aggiungersi quello in cui, pur in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 cod. civ. e di deleghe di funzioni (ex art. 16 D. Lgs. n. 81 del 2008), l’evento, come nella specie, sia risultato la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso L'intero CdA di una società è stato condannato per omicidio colposo dopo la morte di un operaio causata da gravi carenze organizzative nella gestione della sicurezza.
Questione dibattuta Se le deleghe gestorie e funzionali possano escludere la responsabilità dei membri del CdA in caso di incidenti derivanti da mancanza di procedimentalizzazione.
Soluzione della Corte La Cassazione ha stabilito che le deleghe non esentano i consiglieri dal dovere di vigilanza e che la responsabilità penale collettiva è giustificata in caso di politiche aziendali che privilegiano il profitto a scapito della sicurezza.
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