Sicurezza sul lavoro, il ruolo del preposto
Pubblicato il 01 ottobre 2024
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Il ruolo del preposto in caso di appalti al centro dell’Interpello n. 4 del 30 settembre 2024 con cui la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla Camera di commercio di Modena.
Preposto: definizione e ruolo
Nel contesto della normativa italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro, il ruolo del preposto assume un’importanza fondamentale in quanto sovrintende alle attività lavorative e garantisce che le direttive aziendali in materia di sicurezza siano correttamente applicate.
La nozione è contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2008, secondo cui il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Dunque, il preposto non è soltanto un supervisore ma una figura con poteri decisionali e di controllo specifici che agisce come intermediario tra il datore di lavoro e i lavoratori, assicurandosi che le misure di sicurezza vengano rispettate e, se necessario, intervenendo per correggere comportamenti non conformi.
La legge riconosce infatti al preposto un potere di iniziativa che lo rende responsabile non solo dell’esecuzione delle attività lavorative, ma anche della vigilanza su eventuali rischi che potrebbero compromettere la sicurezza del luogo di lavoro.
Obblighi
L’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2008 specifica in maniera dettagliata gli obblighi del preposto, confermandone il centrale nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.
Tra le principali responsabilità vi è:
- l’obbligo di vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle normative aziendali e delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il dovere di assicurarsi che i dispositivi di protezione collettivi e individuali vengano utilizzati correttamente dai lavoratori, e di intervenire qualora rilevi anomalie.
Vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza
Per quanto riguarda il primo aspetto, il preposto deve sovrintendere e vigilare affinché i lavoratori rispettino gli obblighi di legge, le direttive aziendali e le norme relative alla protezione collettiva e individuale.
Se il preposto osserva comportamenti non conform ha l'obbligo di correggerli, fornendo le istruzioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.
Qualora il comportamento del lavoratore non si modifichi nonostante le istruzioni ricevute, il preposto deve sospendere l'attività e informare i propri superiori; tale potere di intervento immediato è infatti uno degli aspetti più significativi del ruolo del preposto, che agisce in prima linea nella prevenzione degli infortuni.
Segnalazione di deficienze e condizioni di pericolo
Altro compito fondamentale è la segnalazione tempestiva di deficienze e condizioni di pericolo; sempre l'articolo 19 stabilisce infatti che il preposto deve comunicare prontamente al datore di lavoro o ai dirigenti qualsiasi deficienza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro, così come eventuali condizioni di pericolo che potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori.
Quesiti posti dalla Camera di commercio di Modena
L'Interpello n. 4/2024 del Ministero del lavoro affronta tre quesiti specifici avanzati dalla Camera di Commercio di Modena, che riguardano l'obbligo di nominare un preposto nelle attività di appalto.
I quesiti posti dalla Camera di commercio riguardano dunque:
- la presenza di più lavoratori senza gerarchia;
- l'individuazione del preposto tra i lavoratori presenti fisicamente sul luogo di lavoro;
- l'obbligo di nomina del preposto in caso di attività svolta da un solo lavoratore.
Analizziamo in dettaglio le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli.
Obbligo di nominare un preposto in tutte le attività in appalto
Il primo quesito sollevato riguarda l'obbligo di nominare un preposto anche in situazioni in cui l'attività di appalto è svolta da due o più lavoratori che non hanno rapporti gerarchici tra di loro.
In particolare, si chiede se sia necessario nominare un preposto quando ogni lavoratore si occupa autonomamente della propria parte di lavoro senza esercitare funzioni di vigilanza o coordinamento sugli altri.
La Commissione per gli interpelli ha risposto ribadendo l'importanza del ruolo del preposto, che deve essere sempre presente in qualsiasi attività di appalto o subappalto.
La normativa, infatti, impone ai datori di lavoro l'obbligo di individuare il preposto in tutte le situazioni in cui vi sia necessità di vigilanza sulla sicurezza; anche in assenza di un rapporto gerarchico tra i lavoratori, dunque, la Commissione sottolinea che il ruolo del preposto non può essere eliminato.
Infatti, la sua funzione di supervisione e garanzia della sicurezza deve essere assicurata in ogni contesto lavorativo, indipendentemente dalla complessità organizzativa o dal numero di lavoratori coinvolti.
Individuazione del preposto tra i lavoratori presenti sul luogo di lavoro
Il secondo quesito verte sulla questione dell’individuazione del preposto: la Camera di commercio ha chiesto se il preposto debba essere scelto tra i lavoratori fisicamente presenti sul luogo di lavoro presso il committente o se sia possibile che questa figura sia ricoperta da una persona esterna, come ad esempio il responsabile della commessa (come un project manager) che non si reca fisicamente sul sito.
In risposta a questo quesito, la Commissione ha chiarito che il preposto deve essere una persona in grado di svolgere effettivamente il proprio ruolo di supervisione e controllo sul luogo di lavoro e che perciò il preposto deve essere presente fisicamente sul luogo in cui si svolgono le attività lavorative perché è proprio sul campo che la vigilanza diretta delle condizioni di sicurezza e il controllo dei comportamenti dei lavoratori possono essere garantiti.
Un responsabile della commessa o un project manager che non si reca sul sito non può, secondo la Commissione, adempiere ai doveri previsti per il preposto, che richiedono una presenza costante e attiva nelle operazioni lavorative.
Preposto in attività svolte da un solo lavoratore
Il terzo quesito si riferisce all’obbligo di nominare un preposto nel caso in cui l’attività in appalto sia svolta da un unico lavoratore: la domanda posta dalla Camera di commercio è se in questo specifico contesto sia ancora necessario individuare un preposto, considerato che non vi sono altri lavoratori da supervisionare.
La Commissione ha chiarito che se l’attività lavorativa è svolta da un solo lavoratore non è possibile nominare un preposto che possa vigilare sulla stessa persona.
In questi casi, la funzione di preposto sarà necessariamente assunta dal datore di lavoro, che sovrintenderà direttamente l'attività.
NOTA BENE: La Commissione sottolinea, tuttavia, che questa soluzione è considerata un'estrema ratio applicabile solo in contesti di bassa complessità organizzativa e laddove il datore di lavoro sia in grado di esercitare direttamente le funzioni di controllo e vigilanza previste dalla legge.
Faq
1. Cos'è un preposto secondo il D. Lgs. 81/2008?
Il preposto è una figura chiave che, in base al D. Lgs. 81/2008, ha il compito di sovrintendere alle attività lavorative, assicurando che le direttive aziendali e le norme di sicurezza sul lavoro siano rispettate dai lavoratori. Il preposto esercita un potere di controllo e iniziativa per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
2. Quando è obbligatorio nominare un preposto in un contratto di appalto?
In ogni contratto di appalto o subappalto, è obbligatorio per il datore di lavoro nominare un preposto per vigilare sulla sicurezza e il rispetto delle norme di protezione. Questo obbligo si applica indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti o dalla complessità dell'attività lavorativa.
3. Chi può essere nominato preposto?
Il preposto deve essere un lavoratore che ha competenze professionali adeguate e che sia in grado di esercitare funzioni di sorveglianza sul luogo di lavoro. Non può essere una figura esterna che non sia presente fisicamente sul posto, come un project manager che lavora a distanza.
4. Il datore di lavoro può assumere il ruolo di preposto?
Sì, in situazioni eccezionali, il datore di lavoro può assumere il ruolo di preposto, ma solo quando l'azienda ha una struttura organizzativa semplice e non vi sono altri lavoratori che possano essere nominati per svolgere tale funzione. Questa è considerata una soluzione di ultima istanza.
5. Cosa succede se non viene nominato un preposto?
La mancata nomina di un preposto può comportare sanzioni amministrative, come multe, e, in alcuni casi, anche procedimenti penali, soprattutto se si verificano incidenti sul lavoro. Le sanzioni sono previste dall’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008.
6. Il preposto deve essere presente fisicamente sul luogo di lavoro?
Sì, il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo in cui si svolgono le attività lavorative per poter vigilare efficacemente e intervenire in caso di necessità. Non è possibile nominare una persona che non sia presente sul sito delle attività.
7. Quali sono i principali compiti del preposto?
Il preposto deve vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza, controllare che i lavoratori utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale, e intervenire tempestivamente in caso di comportamenti non conformi alle direttive aziendali o legislative.
8. Cosa accade se l'attività è svolta da un solo lavoratore?
Se l'attività di appalto è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume automaticamente il ruolo di preposto, poiché non vi è possibilità di nominare un altro lavoratore per tale funzione.
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