Sicurezza sul lavoro, formazione anche in videoconferenza
Pubblicato il 05 maggio 2020
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Per contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.
A renderlo noto è una delle faq pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 maggio 2020.
Sicurezza sul lavoro, la mancata formazione non preclude l’attività
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da Coronavirus, il MLPS ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non precluda lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Sospensione attività, tirocini prorogati
Tirocini prorogati se la scadenza cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva. In tal caso, lo stesso s’intende prorogato e la durata originariamente prevista è prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.
La comunicazione di proroga va effettuata:
- entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto;
- entro 5 giorni dalla data di ripresa del tirocinio ove non coincidente con la data di ripresa dell'attività produttiva.
Fase 2, chi sono i congiunti?
Con le faq del 2 maggio 2020, il Governo ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa l’applicazione del Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda gli spostamenti è stato specificato che:
- la parola “congiunti” ricomprende i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
- è possibile uscire a fare una passeggiata solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (inclusa la visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.
- edotto.com – Edicola del 24 aprile 2020 - Coronavirus, fase 2. Online il documento tecnico INAIL – Bonaddio
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