Sicurezza lavoro, risposte su visita medica e Dvr con procedure standard
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 06 novembre 2013
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La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro - sezione Sicurezza lavoro sul sito del Ministero - ha pubblicato una serie di interpelli tra cui si richiamano quello sulla visita medica preventiva e quello sulla valutazione rischi.
La risposta all’interpello 8/2013 interviene a spiegare che la visita medica preventiva, o periodica, sulla sicurezza lavoro - ex art. 41, comma 2, del dlgs 81/2008 (T.u. sicurezza) - vale un anno. Dunque, se il lavoratore viene licenziato e riassunto con le stesse mansioni o con mansioni collegate allo stesso rischio non dovrà essere ripetuta, poiché la situazione del lavoratore è già nota al medico competente.
Nella risposta all’Interpello 14/2013 si legge che per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori la procedura di valutazione dei rischi è quella standard anche se sono soggette al rischio da agente chimico o rischio biologico. Resta che il rischio debba essere risultato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, altrimenti non potrà essere utilizzato neanche per alcune attività lavorative, come uffici o istituti di istruzione.
- ItaliaOggi, p. 52 - Procedure facilitate nelle pmi - De Lellis
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