Sicurezza antincendio, i criteri per la gestione
Pubblicato il 06 ottobre 2021
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Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 il Decreto 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno, recante i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
A tal fine, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative da attuare soprattutto in casi di emergenza, contenuti nel documento di valutazione dei rischi.
Sicurezza antincendio, ambito di applicazione
Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (art. 62, D.Lgs. n. 81/2008).
Sicurezza antincendio, addetti alla sicurezza
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i criteri del piano di emergenza dove sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.
È necessario adottare le misure finalizzate alla formazione sui rischi di incendio secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.
Nei casi sottoelencati il datore predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151.
Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi suddetti, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate.
Sicurezza antincendio, formazione degli addetti e dei docenti
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
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