Sicurezza alimentare. Sanzioni se il contributo è omesso, insufficiente o tardivo

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Sicurezza alimentare. Sanzioni se il contributo è omesso, insufficiente o tardivo

Il prossimo 7 aprile 2022 entra in vigore la nuova Legge n. 23 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico".

Il provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2022 - si occupa della disciplina:

  • del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

  • dei distretti biologici e dell'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

  • delle azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo del settore, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di  informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

  • dell'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

Fitosanitari e fertilizzanti da sintesi: contributo annuale per la sicurezza alimentare

Tra le altre previsioni, la Legge interviene a modifica dell'articolo 59, comma 1, della Legge n. 488/1999, in tema di contributo annuale per la sicurezza alimentare.

Si tratta del contributo determinato nella misura del 2 % del fatturato dell'anno precedente, relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti da sintesi, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. 

Il versamento del contributo spetta ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti menzionati, in base al relativo fatturato di vendita.

Il predetto contributo - che alimenterà il nuovo Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, istituito in sostituzione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità - viene corrisposto in rate semestrali, da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, secondo le modalità di versamento che verranno stabilite con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (decreto, questo, in cui saranno indicate anche le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni).

Sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato versamento

A seguire, vengono definite le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato, parziale o ritardato versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare.

Si applicano, nel dettaglio:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del dovuto in caso di omesso versamento del contributo;  
  • una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto per le ipotesi di versamento in misura inferiore;
  • una sanzione pari allo 0,1 % del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo qualora il versamento sia effettuato dopo la scadenza del termine indicato.  
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