Riforma della magistratura onoraria, sì dal Cdm
Pubblicato il 08 maggio 2017
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Nella seduta del 5 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il testo di un decreto legislativo attuativo della Legge n. 57/2016 di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Il provvedimento contiene anche una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Disciplina omogenea per giudici onorari, Gdp e viceprocuratori
In primo luogo, si prevede l’istituzione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile sia ai giudici di pace, sia ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I giudici onorari di pace e i giudici onorari di tribunale, in particolare, sono inseriti nell’ufficio del giudice di pace.
Incarico temporaneo
L’incarico della magistratura onoraria – sancisce il testo – ha natura inderogabilmente temporanea, limitata a non più di due quadrienni, e si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e in maniera tale da non richiedere al magistrato onorario un impegno superiore ai due giorni a settimana.
Il predetto incarico, in ogni caso, non determina un rapporto di pubblico impiego e, dopo il primo quadriennio, necessita di essere confermato.
Nel testo, anche una riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il riconoscimento della natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative, l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario.
Indennità
Sul fronte della formazione e dei criteri di liquidazione dei compensi, viene previsto che l’indennità spettante ai magistrati onorari si componga di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.
Per coloro che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, mentre per i restanti giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio dei vice procuratori onorari la medesima indennità è corrisposta nella misura dell’80 per cento.
Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata INPS, iscrizione obbligatoria che non spetta per chi è iscritto agli albi forensi.
Regime transitorio per magistrati onorari in servizio
Come detto, il decreto contiene uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio, prevedendo che i medesimi possano essere confermati, su richiesta, per un periodo massimo di quattro quadrienni. L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età.
Per la determinazione delle indennità di questi, continueranno ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della riforma, i criteri previsti dalla normativa previgente.
Ad ogni modo, restano in vigore le attuali disposizioni che regolano le modalità di utilizzazione della magistratura onoraria.
Ampliamento sostanzioso delle competenze Giudici di pace
Tra le novità di maggiore rilievo si segnala, in linea generale, un ampliamento della competenza dell’ufficio del giudice di pace, sia in materia civile sia in quella penale.
Competenza civile
Sul fronte civile, la competenza per valore sulle cause che hanno per oggetto beni mobili viene estesa dalle attuali 5mila euro fino a 30mila euro, 50mila euro in caso di sinistri stradali (finora 20mila euro).
La competenza viene, inoltre, allargata a tutte le controversie in materia di condominio degli edifici, in materia di distanze (ad eccezione per quella delle distanze per l’apertura di vedute), di stillicidio e di acque, di occupazione e di invenzione, in materia di specificazione, unione e commistione, in materia di enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, di esercizio delle servitù prediali, di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile, in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa.
Inoltre, il giudice di pace sarà anche competente, se il valore della lite non sia superiore a 30mila euro, anche per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, in materia di riordinamento della proprietà rurale, in tema di accessione, per le cause di rivendicazione e negatoria, di regolamento di confini, in tema di superficie, di costituzione, acquisto ed estinzione delle servitù prediali, nonché di accertamento della servitù, di divisione che ha per oggetto beni immobili e di scioglimento di comunione su beni immobili.
Materia penale
In ambito penale, il giudice di pace deciderà anche i procedimenti per i reati, consumati o tentati, di minaccia, di furto perseguibile a querela, per le contravvenzioni in caso di rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine, all’abbandono e uccisione di animali nonché sulle contravvenzioni per la sicurezza alimentare.
Si segnala che la notizia dell'approvazione della riforma, ancorchè in esame ancora preliminare, ha destato l'immediata reazione della categoria.
- eDotto.com – Punto & Lex 8 maggio 2017 - Giudici onorari mobilitati contro il testo di riforma – Pergolari
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