Si all’intermittente per gli operai addetti agli spettacoli

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo seguito alla risposta all’interpello n. 7/2014, con lettera circolare prot. 5286 del 13.3.2014, ha fornito ulteriori precisazioni a seguito di richiesta di chiarimenti.

In particolare nel citato interpello il Ministero aveva specificato che non era possibile attivare rapporti di lavoro di tipo intermittente con i lavoratori incaricati unicamente dell’installazione, smontaggio e/o allestimento dei palchi, ovvero ad espletare attività, di natura logistica, prodromiche o successive rispetto all’evento e allo spettacolo, in quanto nello svolgimento di tali attività i soggetti non potevano essere equiparati alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 che comprendono:

- operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;

- operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose.

Con la nota del 13 marzo 2014 il Ministero ammette, però, che, nel caso in cui gli operai siano impiegati dalle imprese dello spettacolo in attività non esclusivamente prodromiche o successive all'evento ma, bensì in attività pienamente integrate nell'evento o nello spettacolo (quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni, ecc.), appare possibile l'utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle citate categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del R.D. n. 2657/1923.
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