Sì alle società partecipate, se strumentali all'Ente pubblico
Pubblicato il 11 ottobre 2017
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Quanto alla possibilità, da parte delle Regioni – quali Enti pubblici esponenziali degli interessi economico sociali della comunità di riferimento - di procedere alla costituzione o di mantenere partecipazioni nelle c.d. società partecipate, occorre aver riguardo al nesso di strumentalità necessaria (da scrutinarsi in concreto, caso per caso) tra l’oggetto della partecipata ed il particolare fine pubblico normativamente demandato alla cura dell’Ente locale.
Le finalità di salvaguardia della struttura produttiva regionale e dell’occupazione, tuttavia - chiaramente prioritarie per qualunque funzione di indirizzo politico - non possono essere più perseguite, alla luce dell’art. 3 Legge n. 244/2007, mediante il diretto intervento nel capitale di individuate società private, dovendo invece costituire oggetto di politiche più generali volte a creare per tutti gli imprenditori (e non per singole realtà produttive, per quanto rilevanti), le migliori condizioni in termini di infrastrutture, istruzione, semplificazione ecc., per poter avviare e mantenere la propria attività di impresa.
Alla luce di ciò, il Tar per il Molise, Sezione prima, con sentenza n. 331 del 3 ottobre 2017, ha disposto l’annullamento della delibera con la Regione Molise aveva provveduto a ricapitalizzare uno Zuccherificio del territorio regionale.
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