Sgravio contributivo solo per l'imprenditore. Avvocati esclusi

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La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 16092 del 26 giugno 2013, ha respinto il ricorso presentato da un avvocato contro la decisione con cui la Corte d'appello di Salerno aveva escluso che lo stesso avesse il diritto di usufruire, in relazione ad una propria dipendente, dello sgravio contributivo di cui all'articolo 44 della Legge n. 448/01 per gli imprenditori del Mezzogiorno. Il diritto al particolare sgravio era stato rifiutato dai giudici di secondo grado in quanto ritenuto beneficio limitato ai soli datori di lavoro “imprenditori”.

Il legale si era opposto a questa statuizione sostenendo che nel testo della Legge 448/01 veniva fatto genericamente riferimento a "sgravi per i nuovi assunti" senza che venisse operata una particolare distinzione tra imprenditori e non.

Diversa la posizione dei giudici di Cassazione secondo i quali la norma era una proroga della precedente legge 448/98 e non poteva essere letta separatamente da quest'ultima, dove veniva fatto esplicito riferimento a "incentivi alle imprese".
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p.25 - L'avvocato non è un imprenditore – Maciocchi

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