Sgravio contratti di solidarietà: conguaglio entro il 16 aprile 2024
Pubblicato il 03 aprile 2024
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Entro il 16 aprile 2024 sarà possibile effettuare le operazioni di conguaglio da parte delle imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva che hanno stipulato contratti di solidarietà e i cui periodi di CIGS si siano conclusi entro il 31 marzo 2023.
Le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state fornite rispettivamente con la circolare INPS n. 40 del 5 aprile 2023 e, successivamente, con il messaggio INPS n. 5 del 2 gennaio 2024.
Adempimenti
Spetta al datore di lavoro attivare la procedura per il riconoscimento della riduzione contributiva in oggetto.
La Struttura territoriale competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".
Operazioni di conguaglio
Le imprese interessate devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
- nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.
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