Sezioni Unite: il socio coobbligato può far valere il beneficio excussionis

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Sezioni Unite: il socio coobbligato può far valere il beneficio excussionis

Sezioni Unite civili: sì alla possibilità, per il socio illimitatamente responsabile, di opporsi alla cartella di pagamento della società facendo valere il beneficium excussionis.

Impugnazione per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale concernente l’impugnabilità della cartella di pagamento notificata al socio illimitatamente responsabile in relazione a debiti della società a causa della mancata preventiva escussione del patrimonio sociale. 

Era stata la Sezione tributaria della Suprema corte a ravvisare l’esistenza di due opposti orientamenti per quel che riguarda la possibilità o meno, per il socio, di far valere il beneficium excussionis a mezzo dell’impugnazione della cartella di pagamento.

Opponibilità del socio illimitatamente responsabile

Con sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020, le Sezioni Unite, hanno risposto affermativamente alla questione loro sottoposta, riconoscendo la possibilità, per il socio illimitatamente responsabile, di impugnare la cartella notificatagli, eccependo, tra l’altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

Questo, nell’ambito del procedimento di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato.

Onere prova al socio o al Fisco a seconda del tipo di società

Gli Ermellini, nell’affermare apposito principio di diritto, hanno specificato quale sia la disciplina applicabile per quel che concerne l’onere probatorio, differenziandola a seconda che si parli di società semplice (o irregolare) o di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni.

Hanno precisato, così, che:

  • se si tratta di società semplice, incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
  • se si tratta di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata).

Si possono determinare, conseguentemente, quattro ipotesi:

  • nel caso in cui l’amministrazione provi la totale incapienza patrimoniale, il ricorso del socio andrà respinto;
  • laddove, invece, il coobbligato beneficiato provi la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto;
  • qualora la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti;
  • se non si riesce a dare nessuna prova, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.
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