Settore energetico. Contributo di solidarietà temporaneo

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Settore energetico. Contributo di solidarietà temporaneo

Il decreto-legge n. 98 del 28 luglio 2023 – presente sulla Gazzetta Ufficiale n. 175/2023 - recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è stato convertito in legge.

Settore energia: contributo di solidarietà temporaneo

Per mezzo dei commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio 2023) è stato istituito un contributo di carattere temporaneo – per il solo anno 2023 – che va a caricarsi sui soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.  L’onere è stato istituito per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività suddette.

Il detto Dl n. 98/2023, all’articolo 4, ha differito al 30 novembre 2023 il versamento, in quota parte, del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Contributo di solidarietà temporaneo al 30 novembre

Dunque, con la legge di conversione n. 127 del 18 settembre 2023 (in G.U. n. 223 del 23 settembre) è confermato lo slittamento del versamento, inizialmente previsto al 30 giugno, al 30 novembre 2023

Si ricorda che il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia.

L'ammontare del contributo straordinario non può superare una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Non è prevista la deducibilità ai fini Irpef e Irap.
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