Settore agricolo: aumentato il massimale degli aiuti “de minimis”
Pubblicato il 18 dicembre 2024
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, del 13 dicembre 2024, il Regolamento UE 2024/3118 della Commissione, datato 10 dicembre 2024, che modifica il regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
Il nuovo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Vediamo di seguito le principali novità introdotte.
Aumento del massimale degli aiuti "de minimis"
Il regolamento innalza il massimale degli aiuti "de minimis" da 25.000 a 50.000 euro per singola impresa, nell'arco di tre anni. L’aggiornamento tiene conto di fattori quali l'esperienza acquisita, l'inflazione specifica nel settore agricolo e gli sviluppi previsti durante il periodo di validità del regolamento.
Valutazione mobile del periodo di riferimento
Per allinearsi al Regolamento UE 2023/2831, è stato modificato il periodo di riferimento per il calcolo del rispetto dei massimali stabiliti dal Regolamento UE n. 1408/2013. La valutazione sarà effettuata su un periodo mobile di tre anni, anziché sui tradizionali tre esercizi finanziari. Pertanto, per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", occorrerà considerare l'importo complessivo degli aiuti già concessi nei tre anni precedenti.
Istituzione di un registro centrale
Gli Stati membri dovranno garantire, entro il 1° gennaio 2027, l'implementazione di un registro centrale per gli aiuti "de minimis". Lo strumento consentirà di verificare che ogni nuova concessione rispetti i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1408/2013. Il registro, che potrà essere a livello nazionale o a livello dell’Unione, faciliterà il monitoraggio degli aiuti concessi, ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese e migliorerà la trasparenza. Una volta operativo, le imprese non saranno più tenute a dichiarare eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti, purchè il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di tre anni.
Le informazioni inserite nel registro comprenderanno:
- l’identificazione del beneficiario;
- l’importo dell’aiuto;
- la data di concessione;
- l’autorità che concede l’aiuto;
- lo strumento di aiuto utilizzato;
- il settore economico interessato, sulla base della classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione (classificazione NACE).
Metodologia di calcolo aggiornata
Il regolamento introduce criteri aggiornati per il calcolo del limite nazionale degli aiuti, fissandolo al 2% della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2023. Inoltre, introduce nuove modalità per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo nei casi di prestiti e garanzie.
Cumulabilità degli aiuti
Il regolamento conferma che gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con altri aiuti concessi in settori diversi, come pesca e acquacoltura o servizi di interesse economico generale, purché vengano rispettati i massimali previsti dai rispettivi regolamenti.
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