Servizi consortili esenti a prezzi congrui

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 414 del 31 ottobre 2008 pubblicata ieri, in merito all’esenzione Iva delle prestazioni infragruppo introdotta dalla Finanziaria 2008, chiarisce che i servizi consortili sono esenti Iva se il soggetto che ne usufruisce rileva una percentuale di detrazione non superiore al 10% anche tenendo conto delle attività gestite in contabilità separata. La norma prevede che siano esenti Iva le prestazioni di carattere ausiliario rese da consorzi costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio precedente, la percentuale di detrazione non sia stata superiore al 10% e a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati non superino i costi imputabili alle prestazioni. Il requisito della detrazione massima del 10% deve sussistere con riferimento al volume d’affari complessivo delle varie attività gestite con contabilità separata, comprendendo anche le operazioni effettuate nel ramo d’azienda acquistato.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Esenzione infragruppo con limiti - Ricca

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