Sequestro liberatorio, quando detrarre l’Iva sui canoni di locazione

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Sequestro liberatorio, quando detrarre l’Iva sui canoni di locazione

Si forniscono precisazioni circa il dies a quo per l'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva pagata in relazione ai canoni versati sul conto corrente appositamente istituito dal Giudice per la procedura di sequestro liberatorio, ex art. 687 del C.p.c.

La richiesta è rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte di una società che versa canoni di locazione per un immobile ad altra società. Ma nel rapporto si inserisce un terzo soggetto che sostiene di essere proprietario dell’immobile chiedendo alla locataria il rilascio dei locali. In attesa che venga chiarita la proprietà dell’immobile, viene avviata un'azione giudiziaria (sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.) a tutela del diritto di conoscere l'effettivo soggetto legittimato a riscuotere i canoni. Il tribunale imponeva il versamento dei canoni in un conto bancario intestato alla procedura, con facoltà di riscossione da parte del soggetto che ne risulterà legittimato all'esito dell'accertamento, e liberando il conduttore dall'obbligo di riconsegna.

Canoni di locazione versati su conto istituito dal tribunale

Si chiede se è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sui canoni di locazione versati sul conto corrente istituito dal tribunale, nel momento in cui si riceverà
apposita fattura dal soggetto legittimato per tutte le prestazioni di locazione pregresse.

L’Agenzia, con risposta n. 567 del 22 novembre 2022, dopo aver ricordato le norme sull'esercizio della detrazione, richiama la circolare n. 1/E/2018 la quale ha specificato che il dies a quo per l'esercizio del diritto di detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  • (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;
  • (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del DPR n. 633/72.
In sintesi, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui l'operazione si considera effettuata agli effetti dell’Iva e il soggetto passivo, in possesso della fattura, la annota ai sensi dell’art. 25, primo periodo, Dpr 633/72, in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Diritto alla detrazione Iva al termine della vicenda processuale

Tornando al caso in questione, poiché il tribunale ha disposto la segregazione dei canoni, senza attribuire ad un custode il compito di amministrare l'immobile, deve considerarsi quanto segue.

Va individuato il momento di effettuazione dell'operazione, da cui discende l'obbligo di emissione della fattura, con quello in cui al termine della vicenda processuale verrà accertato il legittimo locatore/proprietario che provvederà ai relativi adempimenti anche di natura fiscale.

Pertanto, il diritto alla detrazione dell'Iva per i canoni di locazione versati sul conto corrente istituito dalla magistratura sorgerà soltanto al termine della vicenda processuale, momento in cui l'operazione potrà considerarsi ''effettuata'' e la società riceverà la fattura.
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