Canoni di locazione rimborsati al professionista: reddito di lavoro autonomo
Pubblicato il 29 settembre 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Chiarimenti circa la rilevanza ai fini IRPEF di una somma conseguita a titolo di rimborso di spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale da parte di un professionista sono resi dall’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 482 del 28 settembre 2022.
Disdetta contratto di locazione, canoni pagati in eccesso
Il caso di specie è quello di un professionista che aveva stipulato un contratto di locazione non abitativo relativo ad un immobile adibito in via esclusiva a studio professionale, che prevedeva canoni di locazioni crescenti nel tempo.
Il professionista ha disdetto il contratto con formale comunicazione e ritenendo di aver pagato alla locatrice canoni in eccesso, richiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto nel periodo di vigenza del contratto.
Avendo ricevuto il rifiuto alla restituzione degli stessi, il professionista ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, Dlgs n. 28/2010), al termine della quale è stato raggiunto un accordo che ha portato, nel 2021, alla restituzione di parte dei canoni.
L’istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate e - dichiarando di avere dedotto dal reddito professionale prodotto nel corso del periodo di durata della locazione, con criterio di cassa, i canoni di locazione pagati – chiede chiarimenti in ordine alla rilevanza reddituale della predetta somma percepita nel 2021 e ai criteri da utilizzare al fine della relativa tassazione.
Canoni di locazione restituiti al professionista, rilevanza reddituale
Nella risposta n. 482/2022, l’Agenzia parte dal ricordare la norma disciplinata all’articolo 54 del Tuir, relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, e la prassi di riferimento in materia di rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente.
Nello specifico, nella risoluzione n. 356 del 7 dicembre 2007, l’Agenzia ha chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il “rimborso” di "un costo" che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. A tale somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale.
Nella successiva risoluzione n. 106 del 13 ottobre 2010, oltre ad essere ribadita la rilevanza reddituale del "rimborso" di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista, è stato sottolineato anche come il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, debba ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Alla luce di tutto ciò, con riferimento al quesito sollevato, la risposta n. 482/2022 conclude asserendo che i canoni di locazione rimborsati al professionista devono concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale svolta.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: