Senza la capacità di svilupparsi l'ovulo non è un embrione umano

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Pronunciandosi in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Corte di giustizia Ue – sentenza del 18 dicembre 2014, causa C-364/13 – ha precisato che l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 98/44/CE va interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato, il quale attraverso la partenogenesi sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce “embrione umano, “qualora sia privo in quanto tale della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”.

La vicenda all'esame dei giudici europei riguardava un diniego di registrazione di brevetti nazionali con la motivazione che le domande di registrazione, relative all'attivazione partenogenetica di ovociti, riguardavano l'uso di embrioni umani ai sensi della direttiva 98/44.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Embrioni, perimetro ristretto - Migliorini

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