Senza il dovuto avvertimento, i dati mai forniti dal contribuente in fase precontenziosa sono utilizzabili in giudizio

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Nel testo della sentenza n. 455 del 10 gennaio 2013, la Quinta sezione civile della Cassazione ha sottolineato come, nell’ambito del potere di accertamento dell’Ufficio dell’entrate, “la preclusione fissata dal 3° e 4° comma dell’arti 32 D.P.R. n. 600 del 1973 non opera a carico del contribuente che non abbia ottemperato alle richieste rivoltegli nel termine assegnatogli, qualora l’amministrazione non l’abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza”.

Così, dati, notizie e documenti mai forniti dal contribuente nella fase precontenziosa non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, solo se l’amministrazione abbia provveduto ad avvertire lo stesso che in caso di mancata risposta non potrà, di fatto, difendersi davanti agli organi di giustizia.
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