Seconda perizia come tentativo di risparmio di imposta
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 novembre 2013
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La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza n. 151/66/2013, ha respinto il ricorso presentato da due società, protagoniste di un'operazione di cessione d'azienda, contro la conferma di un atto di accertamento emesso dall'amministrazione finanziaria sulla base di quanto risultante nel verbale della Guardia di Finanza dove il valore dei beni aziendali era stato ritenuto pari a oltre 7 milioni di euro a fronte di una dichiarazione di solo un milione.
Le ricorrenti, in particolare, avevano lamentato che nella stima del valore della cessione non si fosse tenuto conto di una successiva perizia in cui, lo stesso consulente che aveva effettuato una prima stima dei guadagni potenzialmente derivanti dai contratti di vendita nell'anno successivo, aveva poi ridotto la precedente previsione.
Secondo i giudici della Commissione regionale, tuttavia, erano pienamente legittime le conclusioni a cui era giunta l'amministrazione finanziaria. Ed infatti, ai sensi dell'articolo 52 del Dpr 131/1986 spetta all'ufficio finanziario il potere di rettificare e liquidare la maggiore imposta quando ritenga che i beni che compongono l'azienda abbiano un valore venale superiore a quanto dichiarato negli atti. Nella specie, inoltre, la Ctr aveva assolto all'obbligo di motivazione, attraverso il richiamo al verbale della Finanza.
Per quel che riguardava le stime, inoltre, è stata ritenuta veritiera solo la prima perizia, redatta il giorno precedente l'operazione. Ed infatti, la seconda perizia depositata dalle contribuenti, oltre ad essere stata prodotta solo quando le operazioni di verifica erano ormai inoltrate, era anche priva di adeguata motivazione sulla questione del calo dei consumi e, più in generale, sulle variabili economiche relative ai processi produttivi, ai mercati di sbocco e all'assorbimento della produzione. Secondo la Ctr, in definitiva, la seconda perizia andava interpretata solo come “tentativo di risparmio d'imposta”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 4 - La prima perizia rivela l'importo della cessione - Porracciolo
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