Scissione con scorporo, disciplina e caratteristiche

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Scissione con scorporo, disciplina e caratteristiche

Il Notariato, con lo studio n. 45-2023/I, ha fornito alcune prime linee interpretative per quanto riguarda l’istituto della scissione mediante scorporo, introdotto nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 19/2023.

Provvedimento, quest'ultimo, attuativo della direttiva (UE) 2019/2121 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

In sede di attuazione della direttiva, infatti, è stato disciplinato anche il nuovo articolo art. 2506.1 c.c. sulla scissione mediante scorporo che si aggiunge alle forme di scissione già previste dall’art. 2506 c.c.

Si tratta dell'operazione tramite la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo le relative azioni o quote a sé stessa e continuando, così, la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è tuttavia consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Dopo una premessa sulle fattispecie di scissione regolate dal Codice civile, lo studio dei notai - approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 27 luglio 2023 e pubblicato sul sito del Notariato il 27 settembre 2023 - si sofferma sugli elementi costitutivi della nuova scissione con scorporo e sulle differenze di disciplina tra scissione con scorporo e conferimento, operando, a seguire, anche un esame delle nuove fattispecie astrattamente utilizzabili nel concreto, vicine alla scissione con scorporo.

Scissione mediante scorporo, peculiarità

La nuova tipologia di scissione - osservano i notai - è soggetta alla generale disciplina della scissione, ma con alcune peculiarità.

In primo luogo, poiché nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della beneficiaria sono assegnate alla scissa, il relativo progetto non dovrà indicare:

  • né il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
  • né le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  • né il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Trattandosi, peraltro, di beneficiaria di nuova costituzione, il capitale della società beneficiaria, indicato nell’atto costitutivo di questa risultante dal progetto, sarà interamente posseduto dalla scissa.

Inoltre, non serve nemmeno che dal progetto risulti la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili: la beneficiaria è società di nuova costituzione le cui partecipazioni sono interamente assegnate alla scissa.

Tra le altre caratteristiche, alla scissione mediante scorporo si applicano le esenzioni di cui all’art. 2506-ter, comma 3, c.c., per i casi di scissione mediante costituzione di una o più nuove società con attribuzione proporzionale di partecipazioni.

Ne discende che non sono richieste:

  • la situazione patrimoniale;
  • la relazione dell’organo amministrativo;
  • la relazione degli esperti.

Resta ferma, invece, la necessità che, ove la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali, venga redatta la perizia di stima.

Per quanto riguarda le ulteriori peculiarità, lo studio si sofferma sul nuovo comma 6 dell'art. 2506-ter c.c. con cui si prevede che "Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502".

Per i notai, tale limitazione del diritto di recesso potrebbe dipendere dalla circostanza che lo scorporo non determina alcun mutamento dell’entità della partecipazione sociale, ma soltanto una modifica della composizione del patrimonio sociale.

Qualora, poi, con lo scorporo, si realizzi un mutamento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, è dubbio se, ove la scissa sia una società per azioni o una società a responsabilità limitata, il diritto di recesso spetti in ragione del verificarsi di una modifica dell’oggetto sociale.

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