Nuove regole per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

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Nuove regole per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023 il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere".

L'obiettivo della direttiva è quello di facilitare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società dell'UE, eliminando gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento nel mercato unico ed armonizzando le discipline dei diversi Paesi, così da rendere compatibili i vari ordinamenti mediante la previsione di livelli minimi di garanzia per soci, creditori e lavoratori.

La nuova normativa si applica non solo alle operazioni straordinarie transfrontaliere poste in essere entro i confini dell’Unione europea, ma anche alle operazioni internazionali alle quali partecipino o da cui risultino una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’Ue.

Il decreto, inoltre, è applicabile anche alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali e, in quanto compatibile, alle operazioni riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa.

Oltre a disposizioni comuni alle operazioni straordinarie trasfrontaliere e internazionali, le nuove norme disciplinano, nei diversi capi, gli istituti della trasformazione, della fusione e della scissione societaria.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Per espressa previsione (art. 56), le disposizioni del decreto attuativo hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, abbia pubblicato il relativo progetto.

Vi sono tuttavia delle eccezioni: le misure disciplinate all'articolo 51 del D. Lgs. si applicano a decorrere dal 22 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto.

Scissione mediante scorporo

Tale ultimo articolo, dedicato alle modifiche riguardanti il codice civile, disciplina anche il nuovo articolo art. 2506.1 c.c. sulla scissione mediante scorporo.

Si tratta dell'operazione tramite la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo le relative azioni o quote a sé stessa e continuando, così, la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è tuttavia consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Alla scissione mediante scorporo, inoltre, non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 c.c., le norme, ossia, che consentono ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni il diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni.  

Trasferimento della sede all'estero mediante trasformazione

Altra modifica che interessa le previsioni del Codice civile è costituita dall'inserimento, nel Libro V, Titolo V, dopo il Capo XI, del nuovo Capo XI-bis, dedicato al trasferimento della sede all'estero.

Il nuovo articolo 2510-bis del predetto capo, in particolare, dispone che il trasferimento all'estero della sede statutaria debba essere posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

In ogni caso, la società che abbia trasferito la sede statutaria all'estero prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo, mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese, continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

Tra le altre disposizioni transitorie si prevede, altresì, che le fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti abbia pubblicato il progetto comune di fusione, continuino ad essere regolate dal D. Lgs. n. 108/2008.

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