Scambio di beni San Marino-Italia. Chiarimenti Iva
Pubblicato il 12 ottobre 2022
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Nella risposta n. 498 dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate entra nei dettagli della cessione di bene tra un fornitore sanmarinese che intende svolgere un'attività di vendita di beni a soggetti italiani privati ossia che non operano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
L’operatore di San Marino, in merito alla nuova disciplina Iva che regolarizza gli scambi tra l’Italia e la repubblica di San Marino - decreto Mef del 21 giugno 2021 - chiede:
- se, condizionando consegna e trasferimento della merce al pagamento, il fornitore sia tenuto a versare l’Iva nel paese di destinazione, quindi l’Italia;
- se, in caso di vendita a distanza senza consegna dei beni al compratore italiano, il fornitore debba pagare l’Iva nel Paese di destinazione del bene.
Scambi San Marino-Italia: Iva
Ricorda l’Agenzia che la normativa Iva in materia di vendite a distanza prevede la tassazione in Italia se l’operatore sanmarinese, nell’anno precedente, ha effettuato scambi con cessionari italiani privati per un ammontare complessivo superiore a 28mila euro o abbia superato tale soglia nell’anno in corso, oppure se, pur non avendo oltrepassato detto limite, scelga la tassazione in Italia.
Se non sussistono tali ipotesi, le vendite a distanza soggiacciono all’imposta applicata a San Marino.
Senza consegna del bene non è vendita a distanza
Circa l’altro quesito, le Entrate sottolineano come, se non vi è trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, non si ricade nell’ambito della vendita a distanza rientrando, invece, nella normale cessione ad un privato, con conseguente assoggettamento ad Iva nella Repubblica di San Marino.
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