Scadenza terzo trimestre: contributi INPS lavoratori domestici

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Scadenza terzo trimestre: contributi INPS lavoratori domestici

Entro il 10 ottobre 2024, i datori di lavoro domestico devono provvedere al versamento della terza rata dei contributi INPS per l’annualità 2024, relativi a colf e badanti.

Versamento dei contributi

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato trimestralmente all’ente preposto, INPS, rispettando le seguenti scadenze:

Periodo

Pagamento

1° trimestre (gennaio – marzo)

Dal 1° al 10 aprile 2024

2° trimestre (aprile – giugno)

Dal 1° al 10 luglio 2024

3° trimestre (luglio – settembre)

Dal 1° al 10 ottobre 2024

4° trimestre (ottobre – dicembre)

Dal 1° al 10 gennaio 2025

Il versamento può essere effettuato tramite uno dei seguenti metodi:

  • sito o app INPS con modalità “Pagamento immediato pagoPA”;
  • banche, uffici postali e altri istituti di pagamento aderenti al circuito PagoPA;
  • online tramite CBILL, utilizzando il Codice Interbancario AAQV6;
  • tramite APP IO.

Determinazione dei contributi

L'importo dei contributi è calcolato annualmente dall'INPS, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e si basa sulle ore effettivamente lavorate, retribuzione oraria, tredicesima e vitto/alloggio, tenendo conto di eventuali assenze retribuite.

Per determinare l’importo da versare, si moltiplicano le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l'aliquota, prevista dalle tabelle contributive applicabili.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, si applica un contributo addizionale dell’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, escluso per i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente (maternità, malattia, ferie, infortunio, ecc.).

Tabelle contributive 2024

Le tabelle contributive differiscono a seconda del tipo di contratto (determinato o indeterminato) e delle ore di lavoro settimanali (superiori o inferiori alle 24 ore).

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Orario settimanale

Retribuzione effettiva oraria

Contributo orario con CUAF

Contributo orario senza CUAF

Contributo orario a carico del dipendente

Inferiore alle 24h/sett.

fino a 9,40€

1,66

1,67

0,42

da 9,41 € a 11,45 €

1,88

1,89

0,47

da 11,46 € a 999 €

2,29

2,30

0,57

Superiore alle 24h/sett.

da 0 a 999

1,21

1,11

0,30

 

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Orario settimanale

Retribuzione effettiva oraria

Contributo orario con CUAF

Contributo orario senza CUAF

Contributo orario a carico del dipendente

Inferiore alle 24h/sett.

fino a 9,40€

1,78

1,79

0,42

da 9,41 € a 11,45 €

2,01

2,02

0,47

da 11,46 € a 999 €

2,45

2,46

0,57

Superiore alle 24h/sett.

da 0 a 999

1,29

1,30

0,30

NOTA BENE: In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi devono essere pagati entro 10 giorni dalla fine del contratto.

CAS.SA.COLF

Il datore di lavoro, oltre i contributi ordinari, è tenuto a versare i contributi per l’assistenza sanitaria alla CAS.SA.COLF. Per effettuare il versamento, è necessario rielaborare il PagoPa dell’Inps, selezionando il codice organizzazione FONDOCOLF “F2” e inserendo il valore economico delle ore retribuite nel trimestre.

La quota stabilita dal contratto nazionale è di € 0,06 per ogni ora retribuita, suddivisa nel seguente modo:

  • € 0,02 a carico del lavoratore;
  • € 0,04 a carico del datore di lavoro.

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