Scadenza terzo trimestre: contributi INPS lavoratori domestici
Pubblicato il 26 settembre 2024
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Entro il 10 ottobre 2024, i datori di lavoro domestico devono provvedere al versamento della terza rata dei contributi INPS per l’annualità 2024, relativi a colf e badanti.
Versamento dei contributi
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato trimestralmente all’ente preposto, INPS, rispettando le seguenti scadenze:
Periodo |
Pagamento |
1° trimestre (gennaio – marzo) |
Dal 1° al 10 aprile 2024 |
2° trimestre (aprile – giugno) |
Dal 1° al 10 luglio 2024 |
3° trimestre (luglio – settembre) |
Dal 1° al 10 ottobre 2024 |
4° trimestre (ottobre – dicembre) |
Dal 1° al 10 gennaio 2025 |
Il versamento può essere effettuato tramite uno dei seguenti metodi:
- sito o app INPS con modalità “Pagamento immediato pagoPA”;
- banche, uffici postali e altri istituti di pagamento aderenti al circuito PagoPA;
- online tramite CBILL, utilizzando il Codice Interbancario AAQV6;
- tramite APP IO.
Determinazione dei contributi
L'importo dei contributi è calcolato annualmente dall'INPS, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e si basa sulle ore effettivamente lavorate, retribuzione oraria, tredicesima e vitto/alloggio, tenendo conto di eventuali assenze retribuite.
Per determinare l’importo da versare, si moltiplicano le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l'aliquota, prevista dalle tabelle contributive applicabili.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, si applica un contributo addizionale dell’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, escluso per i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente (maternità, malattia, ferie, infortunio, ecc.).
Tabelle contributive 2024
Le tabelle contributive differiscono a seconda del tipo di contratto (determinato o indeterminato) e delle ore di lavoro settimanali (superiori o inferiori alle 24 ore).
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato |
||||
Orario settimanale |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario con CUAF |
Contributo orario senza CUAF |
Contributo orario a carico del dipendente |
Inferiore alle 24h/sett. |
fino a 9,40€ |
1,66 |
1,67 |
0,42 |
da 9,41 € a 11,45 € |
1,88 |
1,89 |
0,47 |
|
da 11,46 € a 999 € |
2,29 |
2,30 |
0,57 |
|
Superiore alle 24h/sett. |
da 0 a 999 |
1,21 |
1,11 |
0,30 |
Rapporto di lavoro a tempo determinato |
||||
Orario settimanale |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario con CUAF |
Contributo orario senza CUAF |
Contributo orario a carico del dipendente |
Inferiore alle 24h/sett. |
fino a 9,40€ |
1,78 |
1,79 |
0,42 |
da 9,41 € a 11,45 € |
2,01 |
2,02 |
0,47 |
|
da 11,46 € a 999 € |
2,45 |
2,46 |
0,57 |
|
Superiore alle 24h/sett. |
da 0 a 999 |
1,29 |
1,30 |
0,30 |
NOTA BENE: In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi devono essere pagati entro 10 giorni dalla fine del contratto.
CAS.SA.COLF
Il datore di lavoro, oltre i contributi ordinari, è tenuto a versare i contributi per l’assistenza sanitaria alla CAS.SA.COLF. Per effettuare il versamento, è necessario rielaborare il PagoPa dell’Inps, selezionando il codice organizzazione FONDOCOLF “F2” e inserendo il valore economico delle ore retribuite nel trimestre.
La quota stabilita dal contratto nazionale è di € 0,06 per ogni ora retribuita, suddivisa nel seguente modo:
- € 0,02 a carico del lavoratore;
- € 0,04 a carico del datore di lavoro.
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