Ecoproteste e tutela dei beni culturali: in vigore la legge
Pubblicato il 07 febbraio 2024
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Entra in vigore l'8 febbraio 2024 la Legge n. 6 del 22 gennaio 2024, recante "disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024.
Il provvedimento, di iniziativa governativa, è stato definitivamente approvato dalla Camera il 18 gennaio 2024.
Stretta per chi deturpa beni culturali e paesaggistici
La nuova legge, finalizzata alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, introduce un inasprimento delle sanzioni contro gli ecovandali.
Il primo dei quattro articoli che compongono il provvedimento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma:
- da 20mila a 60mila euro, a carico di chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- da 10mila a 40mila euro, per chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.
Il tutto fatte salve le sanzioni penali già applicabili.
Si rammenta, in proposito, che le condotte di danneggiamento e distruzione di beni culturali sono punite con la pena reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15mila mentre il deturpamento o l'imbrattamento di beni culturali con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10mila.
Doppio binario mitigato
La Legge - viene sottolineato nel dossier del “Servizio studi” della Camera - introduce un "doppio binario" sanzionatorio che prevede l'applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative.
Il rigore afflittivo che deriva da tale cumulo sanzionatorio è tuttavia mitigato dalla previsione di cui al comma 7 del medesimo articolo 1, ai sensi della quale, quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale:
- l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
- l'esazione della pena pecuniaria oppure della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
Competenza al Prefetto, verbale di contestazione entro 120 giorni
E' il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione il soggetto competente a ricevere il rapporto di accertamento della violazione e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.
Il verbale di accertamento e contestazione delle violazioni deve essere notificato entro 120 giorni dal giorno della commissione del fatto al trasgressore.
Quest'ultimo potrà pagare la sanzione in misura ridotta se vi procede entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento (a patto che il medesimo non si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà).
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno versati ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al ministero della Cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.
Tra le modifiche penali: reclusione anche per chi imbratta custodie protettive
Di seguito, l'art. 2 della Legge modifica l'art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), circoscrivendo la fattispecie nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista.
L'art. 3, invece, modifica il testo del terzo comma dell'articolo 635 c.p. (Danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico), prevedendo, per la fattispecie, anche con la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da 1 a 5 anni.
Per finire, l'art. 4 introduce alcune modifiche all'art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) che si sostanziano nella previsione:
- dell'incremento "fino a euro 309" della multa comminabile a chiunque deturpa o imbratta cose mobili altrui;
- di una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- della reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro per chi deturpa o imbratta teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
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