Sanzioni per frodi edilizie e nelle erogazioni pubbliche, le novità normative
Pubblicato il 28 giugno 2022
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Si segnalano due recenti relazioni con cui l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha fatto il punto sulle novità normative in tema, rispettivamente, di:
- misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche di cui all'art. 28-bis del Dl n. 4/2022;
- reati contro il patrimonio culturale.
Frodi in materia di erogazioni pubbliche ed edilizie: il punto della Cassazione
La prima relazione - n. 31 del 7 giugno 2022 - è dedicata alle nuove misure di cui all’art. 28-bis del convertito “decreto sostegni-ter”, modificativo degli artt. 240-bis, 316-bis, 640-bis cod. pen. e di altre norme complementari.
Il decreto legge in oggetto rientra nella serie di interventi normativi che hanno previsto aiuti di Stato al fine di contenere l’insolvenza e la crisi d’impresa nel contesto della pandemia Covid-19.
Sono state varate - viene ricordato - diverse misure di sostegno, consistenti, per la maggior parte, in garanzie per agevolare l’accesso al credito ed attribuzioni a fondo perduto in forma di agevolazioni fiscali.
L’art. 28-bis menzionato è stato inserito durante l’iter parlamentare di conversione del Dl, ed ha rimodulato la risposta sanzionatoria alle frodi, rendendo più incisivi i relativi strumenti di deterrenza.
La norma si compone di due commi, il primo dei quali "riedita" l’art. 2 del Dl n. 13/2022, non convertito, con salvezza degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti nella sua vigenza.
Con esso sono state modificate, mediante ampliamento del relativo spettro applicativo, le fattispecie incriminatrici dei delitti:
- di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter cod. pen.);
- di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.).
E' stata inoltre estesa l’applicazione della confisca "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. ai reati di truffa a danno dello Stato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Con il comma successivo è stato invece "riscritto" l’art. 119 del “decreto rilancio”, mediante la tipizzazione di un reato di falso ideologico dichiarativo, con riguardo alle attestazioni ed asseverazioni richieste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Contestualmente, sono stati imposti ai tecnici abilitati stringenti obblighi assicurativi per la responsabilità civile.
La relazione, dopo una premessa generale, si sofferma su alcune delle novità e, in particolare, sull'estensione della confisca allargata ai reati di truffa aggravata, sulle citate fattispecie di malversazione di erogazioni pubbliche, di indebita percezione di erogazioni pubbliche e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché, per finire, sulle misure sanzionatorie in tema di frodi edilizie.
Rispetto a tali ultime misure, in particolare, viene evidenziato che a dare impulso alla introduzione della nuova e già menzionata fattispecie di reato di falso ideologico dichiarativo (di cui al comma 13.bis.1., inserito nel corpo dell’art. 119 del Dl n. 34/2020), "è stato il vertiginoso incremento delle frodi in materia di detrazioni per bonus edilizi (in particolare correlati all’opzione della cessione del credito), che hanno fatto lievitare in maniera abnorme l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fittizi".
Reati contro il patrimonio culturale: illustrate le nuove misure
L'altra relazione - n. 34 del 21 giugno 2022 - è dedicata, invece, alle nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Si tratta delle misure introdotte con la Legge n. 22/2022 di riforma dei reati contro il patrimonio culturale.
Il provvedimento - viene ricordato - ha inserito, nel codice penale, il nuovo Titolo VIII-bis rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" dove sono ricomprese nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l'oggetto dei reati comuni siano i beni culturali, oltre all'inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.
Sono introdotte, nel dettaglio, tredici incriminazioni, parte delle quali di nuovo conio ed altre corrispondenti alle figure delittuose finora collocate nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Contestualmente, sono trasformati in illeciti autonomi molti casi in cui fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali.
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