Lavoratrici madri autonome: no a integrazione reddito 2025 per forfetarie
Pubblicato il 04 luglio 2025
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Sono escluse dall’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli ex articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, cd. decreto Economia, in vigore dal 1° luglio 2025, le lavoratrici autonome che hanno optato per il regime fiscale forfetario.
Il chiarimento è contenuto nelle Relazioni illustrativa e tecnica al decreto, che ha avviato l'iter di conversione in legge. Il DDL di conversione in legge è stato assegnato alla Commissione permanente (Bilancio) del Senato, in sede referente, il 1° luglio 2025. Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle 12 di martedì 8 luglio.
Il DDL è atteso in Aula dal 29 al 31 luglio 2025.
Lavoratrici madri, integrazione al reddito 2025: a chi e quando spetta
L’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 interviene in maniera sostanziale sul quadro degli aiuti previsti per le lavoratrici madri, modificando l’impianto originariamente previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Se la legge di Bilancio disponeva, dal 2025, un esonero contributivo parziale dalla contribuzione previdenziale obbligatoria a favore delle madri lavoratrici con due o più figli, il decreto-legge opta, transitoriamente per il solo anno 2025, per una integrazione monetaria al reddito.
Il contributo economico è riconosciuto esclusivamente per l’anno 2025, in attesa dell’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale, il cui debutto è rinviato al 2026.
Rinviando a quanto già illustrato nei precedenti articoli per una analisi più approfondita delle novità, ricordiamo qui, in sintesi, che l’integrazione al reddito introdotta, per l’anno 2025, dal comma 2 dell’articolo 6, presenta le seguenti caratteristiche:
- è destinata a lavoratrici madri con almeno due figli, dipendenti o autonome;
- è riconosciuta su domanda all’INPS, per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa dipendente o autonoma svolta nel 2025;
- ammonta a 40 euro mensili, ed è erogata in un’unica soluzione a dicembre 2025;
- è soggetta al limite di reddito individuale da lavoro annuo di 40.000 euro, vale a dire lo stesso limite reddituale previsto per l’esonero contributivo parziale, decorrente dal 2026;
- ha validità fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo per le lavoratrici madri con due figli, ovvero fino al diciottesimo anno nel caso di madri con tre o più figli a condizione però, per queste ultime, che il reddito da lavoro non derivi da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o in assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (queste lavoratrici fruiscono dell’esonero contributivo totale della legge di Bilancio 2024);
- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
- non rileva ai fini ISEE.
Lavoratrici madri, integrazione al reddito 2025: esclusioni
Il legislatore esclude espressamente dal novero dei beneficiari dell’integrazione al reddito:
- le lavoratrici domestiche;
- le madri di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato, già beneficiarie (o che possono beneficiare, secondo quanto chiarito dall’INPS con messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025) dell’esonero contributivo integrale fino a un massimo annuo di 3.000 euro, previsto dalla L. n. 213/2023 per gli anni 2024-2026.
Lavoratrici madri autonome: platea delle beneficiarie
Riguardo alle lavoratrici autonome, il comma 2 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 riconosce il contributo economico 2025 alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il Dossier n. 504, di accompagnamento al DDL (A.S. n. 1565), richiamando le relazioni illustrativa e tecnica, allegate al disegno di legge di conversione del decreto-legge, aggiunge al dettato normativo un tassello in più: il bonus spetta per la stessa platea beneficiaria dell’esonero contributivo parziale applicabile dal 2026.
Pertanto sono escluse le lavoratrici che optano per il regime fiscale forfetario.
Coordinamento tra gestioni pensionistiche all'INPS
Sempre attingendo dal Dossier n. 504, apprendiamo che, in caso di iscrizione a più gestioni pensionistiche, l’integrazione è riconosciuta una sola volta, da parte dell’INPS, che opera anche per le gestioni non gestite direttamente.
Questa precisazione evita duplicazioni e garantisce una corretta gestione delle risorse.
Periodo di riferimento per la soglia reddituale
Infine, un suggerimento al legislatore della conversione: poiché l’erogazione dell’integrazione è prevista a dicembre 2025, è opportuno chiarire il periodo di riferimento da considerare per la verifica del limite dei 40.000 euro di reddito, onde evitare incertezze interpretative.
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