Reati contro il patrimonio culturale: la stretta è in vigore
Pubblicato il 23 marzo 2022
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E' approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 68 del 22 marzo 2022) la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".
Il provvedimento interviene in riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, introducendo, nel Codice penale, un apposito titolo dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale".
Nuovi reati, aggravanti e inasprimento delle pene
La riforma, sul solco tracciato dalla Convenzione di Nicosia, introduce nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l'oggetto dei reati comuni siano i beni culturali, oltre all'inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.
La stretta riguarda, tra gli altri, i reati di furto, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, l'importazione o esportazione illecita, la distruzione, dispersione, deterioramento, la contraffazione di opere d'arte, tutte fattispecie aventi ad oggetto i beni culturali o paesaggistici, per le quali sono previste pene particolarmente severe.
Riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali, configurabilità e pene previste
Esemplificativamente, il riciclaggio di beni culturali, con cui si punisce chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è sanzionato con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6mila a 30mila euro. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Risponde, invece, di autoriciclaggio di beni culturali chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena applicabile a tale fattispecie è la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da 6mila a 30mila euro, sanzioni che anche in questa ipotesi diminuiscono se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore a 5 anni.
Società. Sanzioni amministrative ex 231 da delitti contro il patrimonio culturale
Se, poi, i reati contro i beni culturali sono commessi a vantaggio di persona giuridica, società ed enti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
La Legge, in proposito, interviene ad ampliare il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, ricomprendendo anche i delitti contro il patrimonio culturale.
Da segnalare che:
- nelle ipotesi di reato di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, commesse a vantaggio di persona giuridica, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote;
- se risulta che la persona giuridica o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti contro il patrimonio culturale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Confisca allargata: ampliato il catalogo dei reati
Per finire, le nuove disposizioni ampliano il novero dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.
La Legge n. 22/2022 è entrata in vigore oggi, 23 marzo 2022, vale a dire il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.
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