Saldo Iva: la cassa chiama per il conguaglio
Pubblicato il 10 marzo 2020
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Il 16 marzo scade il termine, per i contribuenti Iva, per versare il saldo relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.
Più precisamente, lunedì 16 marzo è l’ultimo giorno per versare la differenza tra l’ammontare dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e il totale delle somme versate a seguito delle liquidazioni periodiche.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cifra dovuta, per effetto degli arrotondamenti operati in dichiarazione, non superi i 10 euro; analogamente, non è rimborsabile l’eventuale saldo negativo non superiore all'importo.
Saldo Iva: i contribuenti tenuti al versamento
Generalmente non sono tenuti a corrispondere alcun saldo Iva, i contribuenti mensili e i cosiddetti “trimestrali speciali” (trimestrali per autorizzazione ministeriale), chiudendo normalmente a debito le diverse liquidazioni dell’anno. Pertanto, quanto versato periodicamente corrisponde all’Imposta complessivamente dovuta per l’intero anno solare.
Sono tenuti, invece, al versamento del conguaglio i “trimestrali ordinari” (trimestrali per opzione), che si avvalgono delle semplificazioni per i contribuenti minori (articolo 7 del Dpr n. 542/1999), tra le quali l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’Imposta con periodicità trimestrale.
Tali contribuenti, durante l’anno, versano solamente l’Iva relativa ai primi tre trimestri, mentre sono chiamati al conguaglio finale e ad effettuare le operazioni dell’ultimo trimestre, entro il 16 marzo dell’anno successivo, oppure entro il successivo termine per il pagamento delle imposte dirette. Pertanto, entro il 16 marzo sono tenuti ad effettuare il saldo.
Saldo Iva: tempi e modalità di versamento
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno.
Si può anche scegliere di rateizzare l’importo, versando la prima rata entro il 16 marzo e le successive entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, ecc..) con l’ultima rata che non può essere versata oltre il 16 novembre, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
In alternativa si può:
- versare sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi (modello Redditi), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il versamento del saldo Iva si deve effettuare tramite il modello F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” - Iva annuale saldo.
Se si opta per la rateizzazione, i relativi interessi si evidenziano con il codice tributo “1668”.
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