Salario inadeguato dopo il rinnovo? CCNL da disapplicare
Pubblicato il 07 febbraio 2024
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Le singole voci retributive previste nella lettera di assunzione hanno subito un peggioramento a seguito del rinnovo della contrattazione collettiva? Trattamento salariale illegittimo in quanto non conforme al diritto alla giusta retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione: va applicata la misura precedente al rinnovo.
Così la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 960 del 3 gennaio 2024 nel pronunciarsi rispetto alla causa che vedeva coinvolti una compagnia di volo ed un dipendente.
Giusta retribuzione: il giudice ha ampia discrezionalità
Nello scrutinare il quantum salariale - ha ricordato, in proposito, la Corte territoriale - il giudice di merito gode, ai sensi dell'art. 2099 c.c. di ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione e può discostarsi, sia in diminuzione ma anche in aumento, dai minimi retributivi della contrattazione collettiva.
L'organo giudicante, nella sua valutazione, può servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattuali - collettivi (sia in concorso sia in sostituzione) con l'unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell'art. 36 della Costituzione.
La giurisprudenza, inoltre, ha individuato diversi parametri per verificare la rispondenza del trattamento salariale alla giusta retribuzione di cui al precetto costituzionale richiamato.
Sul punto è stato rammentato quanto di recente precisato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 28321/2023.
La Cassazione, peraltro, ha anche ricordato che l'attuazione del precetto del giusto salario costituzionale è divenuta un'operazione che il giudice deve effettuare considerando anche le indicazioni sovranazionali e quelle provenienti dall'Unione Europea e dall'ordinamento internazionale.
A tale riguardo va considerata la recente Direttiva UE 2022/2041 relativa al salario minimo adeguato nell'Unione Europea, secondo le ripetute indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
E nel considerando n. 28 di detta direttiva, è previsto che, nella individuazione di parametri utili per determinare l'adeguatezza del salario, "la valutazione potrebbe inoltre basarsi su valori di riferimento associati a indicatori utilizzati a livello nazionale, come il confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà e il potere d'acquisto dei salari minimi".
Va tenuto conto, quindi, del monito proveniente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice deve sempre operare con "grande prudenza e rispetto", oltreché della circostanza che nella Costituzione c'è un limite oltre il quale non si può scendere.
E questo limite vale per qualsiasi contrattazione collettiva che non può tradursi in "fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale".
Salario minimo, dopo il rinnovo, prossimo al Rdc? Illegittimo
Nella vicenda esaminata, la retribuzione mensile del dipendente, a seguito del rinnovo contrattuale, risultava alquanto prossima al reddito di cittadinanza, alla soglia di povertà assoluta secondo gli indici ISTAT ed idonea a consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ne discendeva che il trattamento salariale successivo al rinnovo in parola doveva ritenersi illegittimo perché non conforme al diritto alla retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione, nella duplice veste di diritto ad una retribuzione proporzionata e di diritto ad una retribuzione sufficiente.
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