Sì all’affidamento in house quando l’autorità pubblica partecipa al capitale e agli organi direttivi dell’entità incaricata

Pubblicato il



La Corte di giustizia europea, con la sentenza pronunciata il 29 novembre 2012, nelle cause riunite C-182/11 e C-183/11, è intervenuta su di una questione sollevata, in via pregiudiziale, dal Consiglio di stato italiano con riferimento all’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di presupposti di applicabilità dell’eccezione riguardante l’affidamento diretto, cosiddetto “in house”, di un servizio di interesse pubblico.

I giudici europei, in particolare, hanno sottolineato come, nel caso in cui più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un’autorità pubblica aderisce ad un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia medesima, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, “è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Appalti snelli con controllo – Negri

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito