Rottamazione quater: le regole per l'adesione

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Rottamazione quater: le regole per l'adesione

Entra nel vivo (in tempi record) la cd. “rottamazione-quater”, ossia la nuova definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi prevista dalla Legge di bilancio 2023. Sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, infatti, sono state pubblicate le modalità operative e il servizio da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione. Prima scadenza nel calendario della rottamazione-quater è, quindi, il 30 aprile 2023.

Con la Legge n. 197/2022 è stata prevista la possibilità di pagare in forma agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione dal  1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto  a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure  esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla  misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a  titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”),  nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Non rientrano, invece, nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli  aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di  condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad AdER mediante posta elettronica certificata.

L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in  5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute)  in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

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