RLS: quali i limiti per il diritto di critica?
Pubblicato il 10 settembre 2024
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I limiti del diritto di critica del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei confronti dell’azienda al centro di un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 23850 del 5 settembre 2024.
Investiti della questione relativa al ruolo che l’RLS ricopre, gli ermellini hanno ribadito che, in virtù della natura collettiva degli interessi di rango costituzionale perseguiti, tale figura gode delle tutele previste per i sindacalisti.
Ma vediamo i termini della questione.
Il caso dibattuto
La Corte di Appello di Roma aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione comminata ad un dipendente da parte della propria azienda, per avere costui espresso affermazioni critiche verso la stessa su quotidiani on line a proposito della mancata tutela della sicurezza dei lavoratori, da cui erano derivati anche decessi per infortuni sul lavoro.
Il lavoratore, che ricopriva la mansione di macchinista, era però all’epoca la carica di coordinatore nazionale responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ex articolo 50 del decreto legislativo n. 81/2008.
Contro la sentenza dei giudici di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione.
Le soluzioni della Corte
Ebbene, nell’ordinanza n. 23850/24, la Corte di Cassazione afferma che la denuncia dei dati sulle condizioni di lavoro che il dipendente formula nell’esercizio della funzione di RLS è equiparata, dal punto di vista della tutela del diritto di critica, a quella dei sindacalisti.
Quando agisce nel ruolo di responsabile dei lavoratori per la sicurezza, infatti, il dipendente si pone su un piano paritetico rispetto al datore di lavoro, poiché la propria azione è mirata a perseguire gli interessi collettivi dei lavoratori, contrapposti a quelli aziendali.
Diritto di critica
L’esercizio del diritto di critica in tal caso si muove in un contesto che incontra i soli limiti della correttezza formale e della veridicità sostanziale.
Se, quindi, le dichiarazioni rese agli organi di stampa non travalicano tali limiti e non assumono caratteri denigratori e disonorevoli verso l’azienda, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza è legittimato a denunciare le condizioni di lavoro in cui opera il personale e a formulare proclami di solidarietà politica e sindacale verso i lavoratori di altre imprese.
Il principio, ormai pacifico per quanto riguarda i dirigenti sindacali, si applica dunque anche al responsabile dei lavoratori per la sicurezza perché, al pari del rappresentante sindacale, anche tale figura agisce per la tutela di interessi collettivi dei lavoratori in contrapposizione a quelli datoriali.
In sintesi
Sintesi del caso |
Il caso riguarda il diritto di critica del RLS |
Questione dibattuta |
La questione principale dibattuta riguarda i limiti della tutela del RLS |
Conclusioni della Cassazione |
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'RLS è equiparato al rappresentante sindacale in quanto alla ammissibilità di critiche verso l'azienda |
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