Rivalutazioni più convenienti
Pubblicato il 22 ottobre 2008
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Entro il prossimo 31 ottobre le persone fisiche che intendono rivalutare il costo dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni detenute al di fuori dell'impresa devono far redigere la perizia giurata di stima e versare l’intera quota o la prima rata dell’imposta sostitutiva. È da considerare che durante il periodo di slittamento della scadenza, dal 30 giugno al 31 ottobre, sono state apportate dalla manovra d’estate - decreto legge 112/08 - modifiche sulla tassazione delle plusvalenze da capital gain.
Nel calcolo sulla convenienza della rivalutazione delle quote in società non quotate devono essere valutati da un lato i costi legati alla rivalutazione - imposta sostitutiva del 2 o 4% e costo della perizia - dall’altro quello connesso alla tassazione delle plusvalenze. Il regime ordinario per le cessioni di partecipazioni non qualificate prevede la ritenuta del 12,5%, mentre per le cessioni di quelle qualificate va considerata una percentuale di imponibilità della plusvalenza che tra il 2008 ed il 2009 sarà incrementata per effetto della riduzione dell’aliquota Ires. In caso di cessione entro il 2008 la percentuale di imponibilità è stabilita nel 40% della plusvalenza ma dal 2009 salirà al 49,72%, pertanto la rivalutazione è più conveniente.
In merito al capital gain si mette in evidenza che la manovra d’estate ha inserito i nuovi commi 6-bis e 6-ter all’articolo 68 del Tuir (tassazione dei redditi diversi) che per le plusvalenze in oggetto prevedono l’esenzione Irpef in caso di particolari situazioni. In tale ipotesi di esenzione la rivalutazione risulta superflua e gli importi versati risultano irrecuperabili.
La proroga (che non riguarda la data di riferimento per il valore de beni che resta quella del 1° gennaio 2008) dà la possibilità ai contribuenti, che hanno già ottemperato agli adempimenti entro il 21 luglio 2008, di integrare eventuali errori di calcolo commessi nell’applicazione dell’aliquota con la predisposizione di un nuovo modello F24 con lo stesso codice per l‘importo residuo.
Si ricorda, infine, che la rideterminazione del valore è consentita anche all’usufruttuario, che determina la quota a proprio carico in base ai coefficienti previsti in materia di imposta di registro della Tabella allegata al Dpr 131/86.
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