Rivalutazione immobili, nessun aumento del costo fiscale per le partecipazioni dei soci
Pubblicato il 03 settembre 2024
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Nel panorama fiscale italiano, le questioni legate alla rivalutazione dei beni d'impresa e agli effetti di tale rivalutazione sulle partecipazioni societarie detenute dai soci sono di fondamentale importanza.
Il 2 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti su questi aspetti con la pubblicazione della risposta ad interpello n. 178/E.
Il documento di prassi si concentra, in particolare, sull'imposizione sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa effettuata dalle società di persone e sul suo impatto sul costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci.
Tale risposta rappresenta un punto di riferimento importante per professionisti e soci di una società di persone, delineando le implicazioni di certe decisioni contabili nel contesto di operazioni straordinarie e di passaggio da una contabilità semplificata ad una ordinaria.
Impatto fiscale della rivalutazione dei beni e passaggio contabile in società di persone
L'Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso specifico riguardante una società in nome collettivo (snc), "Immobiliare s.n.c.", che aveva inizialmente applicato una rivalutazione dei beni secondo l'art. 15 del DL 185/2008 mentre era ancora in regime contabile semplificato. Successivamente, questa società è passata al regime di contabilità ordinaria. Il nodo della questione si concentra sulla valutazione del costo fiscale delle partecipazioni dei soci nell'eventualità di operazioni straordinarie, come il conferimento delle quote in una nuova società (newco) in seguito alla trasformazione di "Immobiliare s.n.c." in una società a responsabilità limitata.
L'istante, titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Immobiliare s.n.c., infatti, vuole procedere ad un'operazione riorganizzativa per conferire le quote detenute in una società neocostituita, dopo la trasformazione societaria.
L'istante riferisce che, al 31 dicembre 2022, la società in nome collettivo presenta utili civilistici superiori ai redditi fiscali. Tale differenza è attribuita alla rivalutazione civilistica e fiscale degli immobili avvenuta nel 2008, sotto la disciplina dell'art. 15, commi da 16 a 23 del DL 185/2008. Questa rivalutazione è stata accompagnata dal versamento di un'imposta sostitutiva, che secondo l'istante ha incrementato il valore della sua partecipazione nella "Immobiliare s.n.c.".
Con l'intenzione di conferire la sua partecipazione in una nuova società, l'istante chiede se questa rivalutazione, effettuata in regime di contabilità semplificata e seguita dal passaggio al regime di contabilità ordinaria, possa avere aumentato il costo fiscale della partecipazione dei soci.
Più specificatamente, l’istante ha sollevato all’Amministrazione finanziaria i seguenti due quesiti:
- può l'attribuzione di perdite fiscali al socio, causate da minori ricavi o altri proventi non tassabili (come contributi Covid e ammortamenti speciali), ridurre il costo fiscale della partecipazione a meno di zero?
- la rivalutazione dei beni realizzata in regime di contabilità semplificata aumenta il costo fiscale delle partecipazioni dei soci, considerando che successivamente la società è passata al regime di contabilità ordinaria?
Passaggio al regime ordinario senza incremento del valore fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni dei soci
Nella risposta n. 178/E/2024, relativamente al primo quesito dell'istante, riguardante l'impatto delle perdite fiscali sul costo fiscale della partecipazione nella società Immobiliare s.n.c., l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la situazione presentata non costituisce un caso concreto e personale. Dalle informazioni fornite si evince che la società non ha mai registrato né attribuito perdite fiscali ai suoi soci. Di conseguenza, il quesito è stato dichiarato inammissibile conformemente all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 156 del 2015. Questa decisione implica che non vengono applicati gli effetti legati al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, vigente al momento della presentazione dell'interpello, e pertanto non si procede a ulteriori valutazioni sulla questione sollevata dall'istante.
In merito al secondo quesito, riguardante l'effetto della rivalutazione dei beni effettuata in regime di contabilità semplificata sulla rivalutazione fiscale della partecipazione dei soci, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla prassi documentata in precedenti circolari, in particolare la circolare 1° marzo 2022, n. 6/E, che tratta della rivalutazione di beni immobili da parte di società che erano in regime semplificato al momento della rivalutazione e che successivamente sono passate alla contabilità ordinaria. La circolare specifica che il passaggio dal regime semplificato a quello ordinario non permette la creazione di una riserva di rivalutazione sospesa in quanto il sistema contabile semplificato non prevede l'accantonamento a riserva.
In tale contesto, la rivalutazione effettuata non genera una riserva in sospensione d'imposta, e di conseguenza, nel passaggio al regime di contabilità ordinaria, il maggior valore del bene rivalutato si traduce in una riserva di utili libera, che non è soggetta alla tassazione tipica delle assegnazioni agevolate. Questo significa che, al momento della assegnazione dei beni ai soci, il valore fiscale delle partecipazioni include l'effetto della rivalutazione senza la necessità di affrancare un saldo attivo di rivalutazione.
L'Agenzia delle Entrate conclude che, per Immobiliare s.n.c., la rivalutazione effettuata nel 2008 non incrementa il costo fiscale della partecipazione del socio istante anche con la successiva adozione del regime di contabilità ordinaria. Non applicandosi la norma prevista dal comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, non vi è un aumento del costo fiscale attribuibile all'istante a seguito della rivalutazione dei beni.
A seguire una Tabella con i passaggi chiave espressi dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 178 del 2 settembre 2024.
Aspetto |
Dettaglio |
Passaggio Contabile |
- Non incrementa il valore fiscale delle partecipazioni in assenza di un saldo attivo di rivalutazione in sospensione d'imposta. |
- Nessuna imputazione reddituale diretta ai soci durante il passaggio dalla contabilità semplificata alla ordinaria. |
|
Affrancamento del Saldo Attivo |
- Non applicabile per le società in regime semplificato, poiché non esiste un saldo attivo da affrancare. |
Costo delle Partecipazioni |
- Il passaggio alla contabilità ordinaria non modifica il costo storico delle partecipazioni, che non riflette l'imposta sostitutiva pagata sulla rivalutazione dei beni. |
Principio di Prudenza e Coerenza |
- Il costo fiscale delle partecipazioni non subisce incrementi a seguito dell'imposizione sostitutiva, allineandosi alle interpretazioni prudenziali generalmente accettate. |
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