OIC. Rivalutazione beni d’impresa: aspetti contabili
Pubblicato il 01 aprile 2021
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Terminata la fase di pubblica consultazione, l’OIC ha diffuso, il 31 marzo 2021, il documento interpretativo n. 7 “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.
Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Esso si riferisce alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile ed, in particolare, costituirà un valido ausilio per la redazione dei bilanci 2020, che sono i primi ad essere interessati dalla procedura di rivalutazione.
Nel lavoro vengono analizzati, infatti, sotto il profilo tecnico contabile, le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110, commi 1-7, del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126).
Rivalutazione beni d'impresa bilancio 2020, ambito oggettivo
Specifica in apertura l’Organismo italiano di contabilità che la disciplina della rivalutazione è facoltativa ed opera in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 C.c. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio.
La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Agosto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 dell’articolo 110, risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Nel caso in cui tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non possono eseguirla nel bilancio successivo.
Per quanto riguarda i beni che possono essere oggetto di rivalutazione nel bilancio 2020, l’OIC conferma che si tratta dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo congiunto, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Inoltre, possono essere oggetto di rivalutazione i beni che soddisfano la definizione di:
-
immobilizzazioni materiali ai sensi dell’OIC 16;
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beni immateriali ai sensi dell’OIC 24 anche se completamente ammortizzati.
Sono, quindi, rivalutabili anche i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello Stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a Conto economico.
Questa è sicuramente l’indicazione di maggior rilievo che è entrata nella versione definita del documento interpretativo n. 7, che non era presente nella bozza per la consultazione.
Confermata, invece, l’esclusione dalla rivalutazione dei beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing: questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello Stato patrimoniale della società utilizzatrice.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene: non necessariamente riguarda l’intera categoria di appartenenza.
Rivalutazione beni d'impresa bilancio 2020, contabilizzazione e limite massimo
La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello Stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto.
Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.
Per l’individuazione del valore che costituisce il limite massimo della rivalutazione, conferma l’OIC rispetto alla bozza che si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato.
Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società può eseguire la rivalutazione adottando tre distinte modalità:
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rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
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rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
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riduzione del fondo ammortamento (art. 5 decreto 162/2011).
Inoltre, la rivalutazione di per sé non comporta una modifica della vita utile e gli ammortamenti civilistici sono effettuati, nel bilancio 2020, sui valori storici (non comprensivi, cioè, dei maggiori valori).
Rivalutazione beni d'impresa bilancio 2020, riconoscimento ai fini fiscali
La disciplina della rivalutazione prevede espressamente che: il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
E’ onere della società, dunque, versare l’imposta sostitutiva per avere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. Se i maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche fiscalmente, la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.
L’imposta sostitutiva, portata a riduzione della riserva di rivalutazione, è rateizzabile in tre esercizi
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