Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo
Pubblicato il 27 ottobre 2017
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Come ricorda la circolare INPS n. 155 del 25 ottobre 2017, a decorrere dall’1 gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari della vittima, è assicurata, ogni anno, una rivalutazione economica legata alla variazione dell’ISTAT, ferma restando un’apposita clausola di salvaguardia.
Nuovo criterio di rivalutazione automatica
Infatti, dal prossimo anno, ai suddetti trattamenti sarà assicurata una rivalutazione automatica annuale in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Clausola di “salvaguardia”
Sempre con riferimento al trattamento in questione, l’INPS ha chiarito che:
- la disposizione prevede, inoltre, che tale rivalutazione non può superare la percentuale dell’1,25%, calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, da riferire alla misura dell’incremento medesimo;
- la rivalutazione sino all’1,25% è compresa negli incrementi già corrisposti sulla base dell’indice di perequazione generale ossia della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati se inferiore, oppure è alternativa, se superiore.
Pertanto la nuova norma (articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 50/2017) sarà così applicata:
- nell’ipotesi di una variazione dell’indice ISTAT pari o superiore all’1,25%, sarà corrisposto l’indice di rivalutazione corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
- nell’ipotesi di variazione di tale indice inferiore all’1,25%, sarà attribuita la rivalutazione in misura graduale in funzione dell’importo del relativo trattamento secondo le fasce indicate dalla legge 388/200, articolo 69.
Conseguentemente, conclude la circolare n. 155/2017, la rivalutazione sarà corrisposta:
- nella misura del 100% dell’1,25% del trattamento erogato l’anno precedente per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90% dell’1,25% (sempre riferito al trattamento erogato l’anno antecedente) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75% dell’1,25% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
In ogni caso, qualora il calcolo dell’incremento del trattamento pensionistico soggetto a perequazione sulla base del citato meccanismo di rivalutazione risulti inferiore alla misura dell’incremento di pensione derivante dalla rivalutazione automatica registrata secondo l’indice ISTAT, verrà applicato quest’ultimo.
Il citato incremento verrà applicato ove, nel caso contrario, risulti superiore all’indice ISTAT registrato, entro il limite massimo dell’incremento percentuale dell’1,25%.
- eDotto.com – Edicola del 10 giugno 2016 – Vittime del terrorismo - Schiavone
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