Ristorazione e turismo: ridenominato il codice per il credito d’imposta sul trattamento integrativo
Pubblicato il 03 febbraio 2025
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, ha disposto la ridenominazione del codice tributo “1702”, originariamente istituito con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già aggiornato con la risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024. Tale codice è utilizzato dai sostituti d’imposta per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro nei settori della ristorazione e del turismo, in relazione al trattamento integrativo speciale erogato ai dipendenti per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi.
La nuova denominazione del codice tributo “1702” è:
- “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.
Questa misura consente ai datori di lavoro di compensare il credito maturato tramite il modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Normativa di riferimento
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 395-398) ha introdotto un trattamento integrativo speciale volto a garantire stabilità occupazionale e a fronteggiare la carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale.
La misura è destinata ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dall’art. 5 della L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo speciale si applica per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e riguarda il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie nei giorni festivi, in conformità al D.Lgs. 66/2003.
Principali caratteristiche della misura:
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Esercizi commerciali coinvolti
L’articolo 5 della Legge n. 287/1991 classifica gli esercizi commerciali nei seguenti gruppi:
- Esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari.
- Esercizi per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari: bar, caffè, pasticcerie, gelaterie ed esercizi similari.
- Esercizi con attività di intrattenimento e ristorazione: locali notturni, sale da ballo, stabilimenti balneari e sale da gioco.
- Esercizi di sola somministrazione di bevande analcoliche.
Modalità di compensazione del credito d’imposta
I datori di lavoro possono compensare il credito maturato per l'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante il modello F24, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica (CU). La compensazione del credito avviene utilizzando il codice tributo “1702”, come ridenominato dalla Risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Restano confermate le modalità di compilazione già stabilite dalla Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
Conclusione
La ridenominazione del codice tributo 1702 e l’introduzione del trattamento integrativo speciale rappresentano un intervento mirato a sostenere l’occupazione nel comparto turistico e della ristorazione, incentivando i lavoratori a svolgere turni notturni e straordinari nei giorni festivi.
I datori di lavoro sono invitati a seguire scrupolosamente le procedure indicate per beneficiare della misura ed effettuare correttamente la compensazione del credito d’imposta.
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