Ristrutturazioni per risparmio energetico, detrazione anche al genero convivente

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Ristrutturazioni per risparmio energetico, detrazione anche al genero convivente

Confermato l'annullamento di una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale, con la quale l'Ufficio aveva imputato al contribuente la maggiore IRPEF dovuta, oltre a interessi e relative sanzioni, a seguito del disconoscimento delle detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico.

L'Amministrazione aveva ritenuto che l'interessato fosse privo del titolo che legittimasse la fruizione del predetto bonus in quanto l'immobile oggetto di ristrutturazione era di proprietà della suocera ed egli non ne risultava possessore, né detentore, non essendo stato dedotto un contratto di locazione o comodato validamente registrato.

I giudici delle Commissioni tributarie, per contro, avevano dato ragione al contribuente, ritenendolo legittimato alla detrazione in oggetto, in quanto detentore dell'immobile in ragione di un contratto di comodato immobiliare verbale.

Da qui il ricorso dell'Agenzia davanti alla Corte di cassazione, dove era stata lamentata violazione e falsa applicazione delle norme di riferimento.

Anche in questa sede, tuttavia, la domanda sollevata dall'Amministrazione finanziaria è stata rigettata.

Con ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022, la Sesta sezione civile della Suprema corte ha giudicato il ricorso inammissibile in quanto il motivo con esso lamentato, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirava, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito: si voleva realizzare la trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

Ciò posto, doveva ritenersi accertato il dato della convivenza tra la proprietaria dell'abitazione e il contribuente, sia prima dell'inizio dei lavori che al momento dell'inizio degli stessi.

Tale circostanza attribuiva all'interessato il diritto all'agevolazione in parola.

Come infatti indicato dalla prassi della stessa Agenzia:

  • il titolo legittimante deve sussistere al momento di inizio di lavori (circolare n.13/E del 2019);
  • la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario che abbia sostenuto personalmente le spese ed al quale siano state intestate le fatture (circolare n. 36/E del 2007);
  • tra i familiari rientrano anche gli affini entro il secondo grado e, dunque, anche il genero contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria.

In queste ipotesi, il titolo che legittima la detrazione è costituito dall'essere un familiare convivente con il possessore intestatario dell'immobile e non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto scritto di locazione o comodato, né è richiesta la relativa registrazione.

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